Requisiti coordinatore sicurezza
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In origine fu l'art. 10 D.Lgs. 494/96 che indicava quali capacità, esperienze e titoli di studio dovevano possedere soggetti che aspiravano a recepire l’abilitazione quale coordinatore per la sicurezza.

Il contenuto del suddetto articolo è giunto fino a noi sostanzialmente invariato per gli aspetti salienti all’interno dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. Vengono infatti dettagliati i titoli di studio necessari, argomento già approfondito nel precedente articolo:

https://www.cantierepro.com/abilitazione-coordinatore-sicurezza-quali-sono-i-titoli-di-studio-art-98-d-lgs-81-2008.html

dove è indicato l’elenco puntuale delle Lauree e dei Diplomi abilitanti al percorso per l’ottenimento del requisito di Coordinatore. I successivi commi dell’articolo 98 “Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori” completano la descrizione dei requisiti a livello formativo in base anche alle diverse esperienze maturate.

In un periodo di profonda crisi del settore, il processo di “destrutturazione” ha colpito in primis le Imprese portando alla quasi estinzione della “classe media” di quelle aventi fino a 10 dipendenti.

ISCRIZIONE ALL'ALBO

Allo stesso modo, seppur con caratteristiche diverse, questa “destrutturazione” sta caratterizzando il mondo dei Professionisti (iscritti ad Ordini e Collegi Professionali) abilitati o abilitandi come coordinatori per la sicurezza nei cantieri, che sovente stanno vivendo una regressione lavorativa fino al punto di valutare/decidere di terminare la propria iscrizione all’Albo per operare professionalmente senza l’aggravio delle Casse di Previdenza.

La domanda che viene fatta anche alla nostra redazione è riferita proprio alla possibilità di operare con i requisiti abilitativi/formativi di Coordinatore per la Sicurezza, senza essere iscritti ad un Albo.

La risposta è semplice e definita proprio all’interno dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e cioè che il requisito di iscrizione al Collegio o Ordine Professionale non è inserito all’interno delle caratteristiche necessarie per l’esercizio, consentendo quindi a soggetti in possesso di uno dei Titoli di studio richiamati sopra, di poter operare come Coordinatore, fermi restando i requisiti abilitativi/formativi e di esperienza. Anche l’abilitazione stessa necessaria all’iscrizione a Ordini e Collegi non è motivo di esclusione per poter operare.

https://youtu.be/vFoEnL2Xwaw

Requisiti coordinatore sicurezza - LE CASSE DI PREVIDENZA

 

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