Emanato in data 09 marzo 2016 il nuovo Regolamento UE 2016/425 che stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) in abrogazione della direttiva 89/686/CEE.
I DPI esclusi dal nuovo regime sono:
- utilizzo per forze armate o mantenimento ordine pubblico;
- autodifesa (con esclusione dell’ambito sportivo);
- protezione da agenti atmosferici non estremi (uso privato);
- protezione acqua ed umidità durante la “rigovernatura”;
- in uso su navi o aeromobili soggetti a trattati internazionali Stati UE;
- caschi e visiere per conducenti/passeggeri di ciclomotori/motocicli.
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Il Regolamento UE 2016/425 definisce:
DPI
a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso.
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MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO
La fornitura di DPI per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
IMMISSIONE SUL MERCATO
La prima messa a disposizione di un DPI sul mercato dell'Unione
FABBRICANTE
Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un DPI o che lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale.
MANDATARIO
Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività.
IMPORTATORE
Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione DPI originari di un paese terzo.
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DISTRIBUTORE
Qualsiasi persona fisica o giuridica inserita nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette DPI a disposizione sul mercato.
OPERATORE ECONOMICO
Il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore.
SPECIFICA TECNICA
Un documento che prescrive i requisiti tecnici che il DPI deve soddisfare.
NORMA ARMONIZZATA
Una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012.
ACCREDITAMENTO
L’accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008.
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F.to Redazione Tecnica