La procedura del cruscotto infortuni si è attivata dal 23 dicembre 2015, limite temporale che vedeva l’abolizione della tenuta del Registro Infortuni da parte del Datore di Lavoro con applicazione delle relative sanzioni. L’abrogazione del Registro Infortuni e la sua sostituzione con il cruscotto infortuni deriva dal D.Lgs. 151/2015:
Art. 21
Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
4) al settimo comma le parole: «, che deve corredare la denuncia di infortunio,» sono soppresse, la parola «rilasciato» è sostituita dalle seguenti: «trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all’Istituto assicuratore» e dopo le parole: «primo approdo» sono inserite le seguenti: «o dalla struttura sanitaria competente al rilascio»;
La cronologia normativa che ha portato alla soppressione del Registro Infortuni e la creazione del Cruscotto Infortuni ha origine dal D.Lgs. 81/2008 con gli articoli:
Art. 53
Tenuta della documentazione
6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici
Art. 8
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati.
Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze
Il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) approvato con Decreto Interministeriale 183/2016, in vigore dal 16 ottobre 2016.
Il Registro Infortuni cartaceo sarà comunque custodito dal Datore di Lavoro per anni 4 al fine di rendere storicamente consultabili gli infortuni avvenuti prima del 23 dicembre 2015; Datore di Lavoro che procederà alla denuncia di infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera avverrà in maniera immutata rispetto agli obblighi già previsti.
Le funzionalità del Cruscotto infortuni sono indicate nella Circolare Inail 92/2015 e 31/2016, al suo interno è possibile consultare gli stessi dati che erano presenti nel Registro Infortuni ma a partire dal 23 dicembre 2015.
Gli RLS non sono ammessi alla consultazione diretta del Cruscotto Infortuni (D.Lgs. 81/2008 art. 50, comma 1 lettera e – comma 2) perché il Cruscotto Infortuni è stato creato prevalentemente per finalità gestionali Inail e rivolto agli Organi di vigilanza.
L’RLS può comunque chiedere al Datore di Lavoro tutte le informazioni ed i dati sugli infortuni e malattie professionali, che può essere assolto mediante visualizzazione indiretta o stampa dei contenuti interni al Cruscotto Infortuni.
CRONOLOGIA NORMATIVA
Quadro Normativo (disponibile nell’area download dell’articolo):
DPR 547/1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” articolo 403.
DM 12 settembre 1958 e successive modificazioni “Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
DPR 1124/1965 e successive modificazioni “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, articolo 53.
DM 10 agosto 1984 “Integrazioni al decreto ministeriale del 12 settembre 1958 concernente l’approvazione del modello del Registro degli infortuni”.
D.LGS. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, articolo 8, comma 4 e articolo 53, comma 6”.
D.LGS. 151/2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, articolo 21 – 4.
DI 183/2016 “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Circolare Inail 92/2015 “Abolizione Registro infortuni. Rilascio “cruscotto infortuni”. Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio”.
Circolare Inail 31/2016 “Abolizione Registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Fruizione del servizio da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati”.
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