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Regione Veneto cantieri Coronavirus: alleghiamo l’Ordinanza 42/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni

Nel testo vengono chiariti alcuni aspetti legati ai luoghi di lavoro ed ai cantieri di interesse per l’organizzazione della prossima FASE 2:

3. per le opere pubbliche, è ammessa l’esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie di seguito indicate a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all’appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA:

  • OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
  • OG 4: opere d’arte nel sottosuolo
  • OG 5: dighe
  • OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
  • OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio
  • OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
  • OG 13: opere di ingegneria naturalistica
  • OG 21: opere strutturali speciali
  • OG 23: demolizione di opere.

4. di consentire le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001.

11. è confermato, con riguardo agli ambienti di lavoro delle attività consentite dalla presente ordinanza e dalla propria ordinanza n. 40 del 13.4.2020, l’obbligo di applicazione delle disposizioni del protocollo per la sicurezza sul lavoro sottoscritto a livello nazionale il 14.3.2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni ulteriore disposizione più restrittiva operante nel singolo posto di lavoro.

Fonte: Regione Veneto cantieri Coronavirus Regione Veneto

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F.to Redazione Tecnica