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Per aprire la sezione RLS  appare opportuno partire identificando la figura da cui ne deriva il titolo, quella del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza comunemente detto per brevità RLS. Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 81/08 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Diversamente nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

https://youtu.be/qkQ7wIXbpP8

Quanti RLS devono essere eletti in azienda?.

Premesso che è sempre necessario verificare la situazione in concreto tenendo presente da un lato le richieste delle rappresentanze sindacali (che usualmente tendono ad aumentarne il numero) e dall’altro le esigenze  del datore di lavoro e del servizio di prevenzione e protezione (che usualmente  tende a diminuirne il numero) in ogni caso il numero minimo di RLS e' il seguente:

  1. un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
  2. tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  3. sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e' aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

A questo punto nell'economia del presente articolo passiamo ad elencare quali sono le attribuzioni dell’RLS, cosa quindi gli viene richiesto e cosa, vista dalla parte degli operatori del settore, gli RLS possono fare e pretendere dal datore di lavoro e dai soggetti  da questo incaricati.  L'Art. 50 del D.Lgs 81/08 prevede che l’RLS:

  • acceda ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • sia consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  • sia consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

 

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