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I dispositivi che non sono DPI in base alle attuali normative vengono elencati all’interno del CAPO II del D.Lgs. 81/2008 che all’articolo 74 comma due recita:

2. Non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ;

f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

L’elenco può essere integrato con una serie di dispositivi sviluppati con un utilizzo legato al tempo libero ed alla casa:

  • copricapo, scarpe, stivali, ombrelli e ogni altro dispositivo per combattere avverse condizioni climatiche. 
  • guanti per pulizie domestiche e/o per cucinare ed ogni altro dispositivo per ovviare ad acqua e/o estremo calore.

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F.to Redazione Tecnica