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Tipologia, pendenza, accesso sono solo alcune delle caratteristiche delle coperture che devono essere correttamente valutate al fine di determinarne i possibili rischi legati ai lavori; ferme restando tutte le responsabilità di chi commissiona l’opera, i soggetti coinvolti in queste valutazioni sono a vario titoli ed in base ai casi il coordinatore sicurezza (o il progettista) e il datore di lavoro. Come vedremo più avanti tra i professionisti possono essere coinvolti anche i progettisti in alcuni dei casi specifici previsti da parte delle normative locali in ambito linee vita e anticaduta per opere in copertura e sule facciate.

Prendiamo in analisi quattro casistiche tra le più comuni in cui la valutazione delle caratteristiche delle coperture è prioritaria rispetto alla corretta valutazione dei rischi e quindi la trascrizione delle misure per la mitigazione degli stessi.

Valutiamo dunque il coordinatore sicurezza nel caso di intervento in copertura e nel caso in cui da detto intervento scaturisca anche l’obbligo di redazione dell’Elaborato Tecnico della Copertura o del solo Fascicolo dell’Opera (per ambiti territoriali non soggetti a specifica normativa di riferimento su linee vita ed anticaduta per coperture e facciate o per gli interventi che non rientrano dentro a quest’ultima). Prendiamo altresì anche il ruolo del datore di lavoro e di un ipotetico intervento in copertura per lavori di futura manutenzione ordinaria su involucro dotato o non dotato di Documentazione Tecnica già predisposta.

COORDINATORE SICUREZZA

(in fase di redazione PSC)

La redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento è punto focale per un’analisi delle caratteristiche della struttura da cui possono generarsi fisiologici rischi; stiamo parlando di interventi che partono dalla manutenzione ordinaria fino ad arrivare al completo rifacimento della copertura. Urge ricordare che il rischio scivolamento può essere aumentato da condizioni esterne anche di durata limitata come l’effetto della presenza di neve in periodi invernali che indice anche sulla tenuta statica di coperture non portanti.

Identificare con certezza assoluta se la copertura è portante o non portante rappresenta il primo bivio da oltrepassare per una corretta valutazione dei rischi e nel caso che la stessa copertura non si possa identificare come portante, si dovrà procedere a prevedere i Dispositivi di Protezione (prioritari nella valutazione quelli di tipo collettivo) atti a ridurre il rischio di sfondamento. Se la stessa copertura poi si identifica come non praticabile si darà seguito a prevedere Dispositivi di Protezione (prioritari nella valutazione quelli di tipo collettivo) che rendano la stessa transitabile nel rispetto della vigente normativa.

In quest’ultimo caso ricordiamo come il rischio di caduta e/o scivolamento possa essere aggravato dalla PENDENZA DELLA COPERTURA stessa che deve essere tenuta in considerazione rispetto alla scelta dei DPC.

Tutte queste valutazioni dovranno essere tradotte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC ed opportunamente contabilizzate all’interno dei Costi di Sicurezza del cantiere.

COORDINATORE SICUREZZA

(in fase di redazione Fascicolo dell’Opera, senza normativa locale su linee vita in copertura e/o facciate o per casi non rientranti all’interno di quest’ultima)

In questo più che nelle altre ipotesi il ruolo del Professionista diventa vitale per le sorti economiche e penali del Committente; che si tratti di nuova edificazione, di intervento di manutenzione (o gradi superiori) in aree non soggette a specifica normativa locale sulle linee vita e sistemi anticaduta o per i casi di esclusione da queste ultime, la valutazione di un corretto accesso, transito e stazionamento sulla copertura, può essere svolta in modo scolastico o propedeutico.

Il termine scolastico non vuole essere né riduttivo né offensivo verso la professionalità del Tecnico ma identifica soltanto la soluzione al problema, nel rispetto della normativa, ma con metodi e procedure sicuramente più costose nella loro applicazione futura. E’ evidente infatti che ancora scarsa è la sensibilità in merito a realizzare sistemi anticaduta anche per quelle aree territoriali dove non incombe specifica normativa di riferimento o comunque la difficoltà riscontrata nei confronti dei committenti che siano messi di fronte al “problema”.

Ancor più problematico è il confronto con i progettisti per scelte che possono mutare alcune delle caratteristiche dell’involucro in corso di progettazione, aumentando i costi iniziali ma diminuendo i rischi.

Proporre al committente un’ulteriore spesa, realizzando un accesso e un sistema di transito in sicurezza, consentendo di ridurre costi per l’installazione di opere provvisionali (es. ponteggi) per un futuro ed occasionale accesso alla copertura o “consentirgli” di rimandare tutto a quando tornerà a presentarsi il problema?

L’alternativa!? evitare di porsi il problema in modo lungimirante, rispettando la normativa nazionale (D.Lgs. 81/2008) prevedendo all’interno del Fascicolo dell’Opera l’uso di Opere Provvisionali per un eventuale accesso in copertura.

E’ palese che non stiamo parlando di rispetto normativo perché in entrambe le ipotesi questo è assolutamente garantito; stiamo affrontando un problema di cultura della sicurezza che ancora è orfano di padre e spesso anche di madre nell’intera penisola (non solo per colpa dei Professionisti, anzi…).

Torniamo comunque alle caratteristiche delle coperture ed alla loro influenza sulla valutazione dei rischi nel caso in cui il committente non sia intenzionato (perché non obbligato) alla realizzazione di sistemi fissi in copertura. Partiamo dal presupposto che il coordinatore per la sicurezza dovrà confrontarsi con il progettista al fine di stabilire se è possibile individuare pacchetti di strutture di copertura più opportune al fine della riduzione del rischio, fermi restando i vincoli legati ad altre normative (es. strutture e sismica). Nel Fascicolo dell’Opera dovranno essere previste le procedure per l’accesso il transito e lo stazionamento in copertura per opere di manutenzione (o impiantistiche) e le opere provvisionali necessarie affinché il tutto possa essere eseguito in sicurezza e nel rispetto della normativa.

A tal fine sia la portanza o meno della copertura, la praticabilità della stessa e la sua pendenza, influenzeranno le scelte che il professionista tradurrà nel Fascicolo dell’Opera.

COORDINATORE SICUREZZA O PROGETTISTA

(per redazione Elaborato Tecnico della Copertura)

In questo caso è la normativa locale di riferimento che pone paletti ben definiti:

Friuli Venezia Giulia – la nuova Legge Regionale 24/2015 sicurezza lavori in quota.

Toscana – Elaborato Tecnico della Copertura.

Provincia Autonoma di Trento – L.P. 03/2007 sulla prevenzione delle cadute dall’alto.

Progettazione Sistemi Anticaduta – sunto Normativa Regione Lombardia.

Piemonte – Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura.

Umbria – Regolamento 05/2014 in materia di prevenzione cadute dall’alto per coperture e facciate.

Veneto – Delibera 05/2015 su sistemi anticaduta in copertura.

Liguria – Norme per la prevenzione cadute dall’alto (coperture).

Progettazione Sistemi Anticaduta – sunto Normativa Regione Sicilia.

Emilia Romagna – sistemi anticaduta e linee vita (FAQ)

Marche – L.R. 07/2014 sulla prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto.

Anche in Campania l’Elaborato Tecnico della Copertuta (ETC).

La redazione dell’Elaborato Tecnico della Copertura ETC può spettare al coordinatore sicurezza e in taluni casi, anche al progettista. Per opere di rifacimento totale della struttura o nei casi di nuova edificazione, il primo approccio decisionale nasce dal confronto con il progettista architettonico e delle strutture. Le scelte progettuali influenzeranno ogni ulteriore valutazione sulla progettazione degli eventuali sistemi di sicurezza; la capacità (o la possibilità) di rendere la nuova struttura più performante in termini di portanza e praticabilità andrà a ridurre l’incidenza dei costi del sistema di sicurezza. Spesso accade però che il coordinatore sicurezza viene nominato “in corso d’opera” e quindi i professionisti incaricati della progettazione potrebbero non aver avuto l’opportuna sensibilità tecnica per compiere un’approfondita analisi in materia, partorendo scelte progettuali non opportunamente approfondite che potrebbero generare un aumento dei costi ed una difficoltà nel tramutare l’elaborato tecnico della copertura verso la versione esecutiva.

DATORE DI LAVORO

(per interventi di manutenzione o impiantistici, con edificio dotato di Fascicolo dell’Opera e/o Elaborato Tecnico della Copertura)

La richiesta al committente del lavoro relativamente all’ottenimento di eventuale Fascicolo dell’Opera e/o Elaborato Tecnico della Copertura predisposto per precedenti lavori è il primo passo verso una corretta valutazione dello stato dei luoghi e relative procedure. Accertarsi che le condizioni ambientali non siano cambiate rispetto a quanto riportato nei documenti indicati è un passaggio preliminare doveroso, non solo sullo stato e caratteristiche della copertura ma anche su eventuali modifiche alla sagoma dell’involucro edilizio che potrebbero comportare conseguenze gravi in caso di infortunio per caduta dal bordo del tetto.

Fermi restando gli obblighi verso il committente in merito alla dimostrazione dell’idoneità tecnico professionale alla realizzazione dell’intervento, l’avvenuta informazione e formazione degli operatori ed ogni altro obbligo di Legge, la condizione muta considerevolmente se siamo di fronte ad una copertura “dotata” del solo Fascicolo dell’Opera o anche dell’Elaborato Tecnico della Copertura.

Nel primo caso il Datore di Lavoro dovrà procedere a:

  • una valutazione del documento rinvenuto dal committente;
  • ricerca di eventuali Dispositivi di Protezione indicati dal FO come presenti in loco;
  • verificare che le opere provvisionali previste siano opportune rispetto all’effettivo accesso, transito e stazionamento in sicurezza sulla copertura;
  • analizzare il rischio in base alla lavorazione e relative misure di mitigazione.

Può manifestarsi anche una situazione dove a fronte di un’assenza delle norme locali di riferimento per linee vita e anticaduta su coperture e facciate, sia già stato predisposto uno specifico sistema; in questo caso il datore di lavoro dovrà rinvenire all’interno del Fascicolo dell’Opera tutte le certificazioni inerenti l’installazione, le schede tecniche dei materiali, il calcolo di tenuta e il libretto di uso e manutenzione di questi apprestamenti.

Nel caso in cui sia riscontrata assenza di ordinaria manutenzione al sistema così come previsto dal costruttore, il Datore di Lavoro dovrà segnalare il problema al committente che dovrà procedere a dare incarico per le verifiche/manutenzioni del caso prima di acconsentire all’accesso per nuovi interventi.

Nel caso in cui il Datore di Lavoro si trovi di fronte ad una copertura analizzata all’interno di un Elaborato Tecnico, poco cambia rispetto a quanto riportato al periodo precedente. L’avvenuta manutenzione dei sistemi anticaduta installati e la verifica della sagoma dell’involucro edilizio in cui si andrà ad operare sono due delle principali verifiche propedeutiche all’opera.

Attenzione alla presenza o meno del Piano di Emergenza e delle relative misure di recupero perché in base alla tipologia dell’involucro e/o alla distanza dello stesso dal punto di intervento più vicino per i soccorsi, il Tecnico firmatario del documento potrebbe aver previsto misure di emergenza da attivare in loco da parte segli operatori presenti, rendendo quindi necessaria la presenza di almeno due (o più) operatori.

Anche le condizioni ambientali possono influire sull’aumento del grado di pericolosità della copertura soprattutto nei periodi invernali e/o di forti piogge.

DATORE DI LAVORO

(per interventi di manutenzione o impiantistici, con edificio non dotato di Fascicolo dell’Opera e/o Elaborato Tecnico della Copertura)

Questa casistica rappresenta una delle principali fonti di infortunio in merito a lavori in quota e relativa caduta dall’alto. Il datore di lavoro chiamato ad intervenire su una copertura che mai è stata oggetto di intervento è colui che maggiormente deve procedere con consapevolezza alla valutazione della tipologia di copertura su cui andrà ad intervenire.

Spesso si può correre il rischio di affidarsi alla sola propria esperienza operativa tralasciando quelli che sono gli obblighi normativi di riferimento, quando invece sarebbe opportuno un affiancamento di un professionista per procedere ad una corretta valutazione e trasporre per scritto questa analisi dello stato dei luoghi e dei rischi in procedure atte a ridurli/annullarli.

Ritorniamo per un attimo a quella cultura della sicurezza orfana di padre ma spesso anche di madre, dove in questo caso il padre è rappresentato dal committente e dalla sua inconsapevole (o consapevole) mancata applicazione delle normative e di una “vigilanza” che queste ultime gli riservano. La madre è rappresentata da quel datore di lavoro che, in barba ad un comportamento professionale, procede ad operare in copertura tralasciando i suoi obblighi.

Rimanendo sul tema prefissato non possiamo che sottolineare come là dove si manifestassero dei dubbi sulla natura della copertura su cui intervenire (aggravati dall’assenza di documenti pregressi) il datore di lavoro deve procedere in primis ad una ricerca (tramite il committente) di tutti gli eventuali documenti utili a stabilire in modo inequivocabile lo stato della struttura. In assenza di questi procedere ad una verifica ma senza che la stessa sia fatta ad opera già iniziata, quando ormai gli operatori stanno per accedere all’area di lavoro.

Allo stesso modo, ove la medesima copertura non sia visibile tramite un accesso diretto, la stessa deve essere analizzata dall’esterno o tramite punti di vista limitrofi posti ad altezze superiori o tramite fabbricati adiacenti. Se questo non è possibile, il Datore di Lavoro dovrà procedere con uso di Piattaforme di Lavoro elevabili o trabattelli.

Solo dopo aver stabilito con certezza la morfologia e le caratteristiche intrinseche della struttura si può procedere ad una corretta analisi dei rischi e relativa trasposizione delle procedure atte a ridurli/eliminarli. Rimane comunque valida la valutazione di tutti quegli agenti esterni che possono comportare un aumento dei rischi per gli operatori.

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