Il Direttore dei lavori, come ben saprete, è una figura a cui il committente affida l’incarico di controllare lo svolgimento dei lavori, nonché di verificarne lo stato. La sua nomina è facoltativa nel caso di lavori privati ma è obbligatoria nel settore pubblico, nel cui caso deve essere individuata dalla stazione appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento. Una volta avvenuta la nomina, sul Direttore dei Lavori (la cui abbreviazione è spesso DL) ricadono delle responsabilità specifiche stabilite dalla normativa in vigore che, nello specifico saranno relativi al controllo tecnico, contabile e amministrativo e alla coordinazione dei diversi soggetti coinvolti. Questo fa sì che il DL abbia un numero considerevole di compiti relativi alla direzione dei lavori che possono essere divisi in 3 fasi principali. Ecco quali sono:
Compiti in Fase Preliminare
La Fase preliminare è quella che precede l’esecuzione vera e propria delle lavorazioni e, durante questa fase, il DL dovrà occuparsi di attestare lo stato dei luoghi ed effettuare la consegna dei lavori all’impresa affidataria secondo le modalità e i termini indicati dalla stazione appaltante.
Attestare lo stato dei luoghi è fondamentale per l’avvio della procedura e, per farlo correttamente, il Direttore dei lavori dovrà fornire al RUP delle informazioni dettagliate su:
- Accessibilità delle aree interessate dai lavori;
- Assenza di impedimenti;
- Realizzabilità del progetto anche in relazione al contesto in cui si innesta l’opera;
Il passo successivo è la consegna dei lavori e, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC, il Direttore dei lavori deve provvedere alla consegna nei termini e nelle modalità indicate nel capitolato speciale dalla stazione appaltante. Durante la consegna, al DL è richiesto di redigere il verbale di consegna in contraddittorio con l’impresa affidataria.
Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l’impresa affidataria.
Compiti in Fase Esecutiva
I compiti del Direttore dei Lavori in fase Esecutiva sono elencati al Capo III del D.M 49 del 2018 e sono relativi ad:
- accettazione dei materiali;
- verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore;
- verifica del rispetto degli obblighi del subappaltatore;
- gestione delle varianti;
- gestione di contestazioni, riserve e sinistri.
L’articolo 107 del codice degli appalti, inoltre, attribuisce in questa fase un altro compito importante al D.L, stabilendo che:
<<In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto[…]>>
Per farlo, il D.L dovrà compilare un apposito verbale di sospensione coadiuvato, ove possibile, dall’esecutore o da un legale rappresentante di quest’ultimo.
Durante la sospensione il D.L. dovrà effettuare visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e dei macchinari, per evitare che si verifichino danni al lavoro già eseguito e per facilitare la ripresa delle attività.
Una volta cessate le cause della sospensione, il Direttore dei lavori dovrà comunicare al RUP che è possibile procedere con la ripresa dei lavori e la redazione del relativo verbale.
Compiti in fase Terminale
La fase terminale il Direttore dovrà comunicare alle autorità competenti la fine dei lavori, durante questa fase egli sarà chiamato a redigere dei documenti specifici:
- certificato di ultimazione dei lavori
- conto finale
- certificato di regolare esecuzione
- fascicolo completo dell’opera
Inoltre, il D.L dovrà fare da supporto durante le operazioni di collaudo, nello specifico, dovrà:
- Informare debitamente gli organi di collaudo e fornire loro la documentazione necessaria;
- Fornire assistenza ai collaudatori durante le operazioni;
- Verificare il programma delle prove di collaudo e dare la propria approvazione.
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