Sul tema Protocollo condiviso presentiamo il documento che la Procura della Repubblica di Bergamo ha inviato all'attenzione del Prefetto, Organi Ispettiv, VVF e Carabinieri, avente come oggetto: indicazioni operative per la verifica dell'applicazione dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 ex art. 2 comma 6 del DPCM 26.04.2020.
Finalità
Preso atto della riapertura di numerose attività produttive, con il presente documento di intendono offrire indicazioni operative agli Organi di Vigilanza deputati alla verifica dell'applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del birus COVID-19 negli ambienti di lavoro non sanitari ai sensi del DPCM del 26.04.2020.
La prima fase emergenziale
Come è noto, l'epidemia provocata dal virus COVID-19 ha reso necessaria la produzione di numeroti provvedimenti di varia natura, il primo dei quali consistito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con cui è stato dichiarato, fino al 31.07.2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Dopo una prima fase emergenziale, in cui si sono succeduti alcuni decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato emesso il Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020, con cui è stata prevista l'adozione di misure temporanee di contenimento dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.
https://youtu.be/OhHiaXn5P-8
L'art. 2 del DPCM 26.04.2020 rubricato “misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” riguarda anche la gestione degli aspetti di sicurezza ed igiene del lavoro, in particolare va segnalata la previsione contenuta nel comma 6 di codesto articolo, secondo cui le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24.04.2020 tra Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica.
Il primo dei tre protocolli ha valenza generale e costituisce la seconda versione di un analogo protocollo concluso il 14.03.2020 ed aggiornato con alcune integrazioni.
Si deve sottolineare che, in sede di Premessa, i sottoscrittori del Protocollo del 24 Aprile (d'ora in poi “protocollo condiviso”) hanno precisato espressamente che esso “contiene linee guida condivise tra le Parti sociali”, cosa diversa dalle “norme tecniche” o “buone prassi” di cui all'art. 2 lett. u), v) del D.Lgs. 81/2008.
https://www.cantierepro.com/shop/le-responsabilita-in-cantiere-per-la-giurisprudenza-il-cantiere-edile-le-figure-coinvolte-bonamassa
PROTOCOLLO CONDIVISO - OBIETTIVI
Altrettanto chiara è la finalità del Protocollo condiviso, che è quella di “fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di cotenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria”.
Le parti contraenti hanno stabilito che le imprese adottano il Protocollo condiviso all'interno dei propri luoghi di lavoro applicando, oltre a quanto dal DPCM 26.04.2020, le ulteriori misure di precauzione elencate per punti nel Protocollo stesso, “da integrare con le altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro”.
Contenuti e sanzioni del Protocollo condiviso
Premesso il quadro normativo, si affronta la questione della natura dei contenuti del Protocollo condiviso e delle sazioni previste in caso di loro inosservanza.
Il Governo, mediante il D.L. 19/2929 ha attribuito il potere di individuare le misure di contenimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, che l'ha esercitato con l'emanazione dei Decreti 10 aprile e 26 aprile 220, nei quali sono state espressamente individuate tali misure: esse, poiché previste dal D.L. 19/2020 ed emanate in attuazione di esso, presentano natura normativa.
Secondo quanto previsto dall'art. 2 del DPCM 26.04.2020 tutte le imprese, a far data dal 04.05.2020, devono osservare i contenuti del Protocollo condiviso; in aggiunta, le imprese che operano nell'edilizia e quelle dei settori trasporto e della logistica rispettano anche le misure inserite nei rispettivi protocolli.
L'art. 2 c. 10, nel fare espressa menzione dei contenuti dei tre protocolli, attribuisce alle misure in essi contenute la natura delle misure di contenimento, ossia la natura normativa.
Poichè i contenuti dei tre protocolli sono misure di contenimento, la loro violazione, al pari del'inosservanza di qualsiasi altra misura di contenimento, comporta l'applicazione delle sanzioni individuate al D.L. 19/2020, precisamente dall'art. 4, rubricato “Sanzioni e controlli”.
La procedura per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 4, c. 1 e 2, del D.L. 19/2020 è quella prevista dalla Legge 689/1981, pertanto sanzioni di natura amministrativa immediatamente applicabili, ma prive del potere di prescrivere l'adozione di misure organizzative e gestionali che produrrebbero il virtuoso effetto dell'adeguamento dei luoghi di lavoro alle precauzioni anti-contagio indicate nei protocolli e, quindi, il miglioramento delle condizioni di cisurezza e igiene allo scopo di ridurre il fattore rischio Covid-19.
Tuttavia visto l'incipit dell'art. 4 del D.L. 19/2020 che enuncia “salvo che il fatto non costituisca reato”, il Governo ha previsto la possibilità che un datore di lavoro (o altro soggetto aziendale con posizione di garanzia) commetta un fatto che viola una misura contenuta in uno dei protocolli e che, al contempo, consista in un illecito di natura penale, ossia un reato. Nel qual caso, egli sarà denunciato alla Procura della Repubblica e si aprirà un procedimento penale nei suoi confronti, mentre non sarà applicata la sanzione amministrativa, né quella principale pecuniaria, né quella accessoria.
https://www.cantierepro.com/shop/guida-pratico-giuridica-cse-parte-1-obblighi
Vista la finalità di prevenzione generale cui è ispirata la ratio della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, si ritiene consigliabile reperire, nelle misure di contenimento contenute nel Protocollo condiviso o negli altri due protocolli, i precetti che corrispondono alle norme del D.Lgs. 81/2008.
Pertanto, in caso di inadempimento delle misure contenute in uno dei protocolli e, contemporaneamente, di vuolazione ad una delle norme del D.Lgs. 81/2008, andrà applicata la procedura di cui all'art. 301 del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente le disposizioni di cui agli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994, impartendo al trasgressore la prescrizione volta alla regolarizzazione della situazione antigiuridica.
Prendendo perciò in analisi le misure previste dal Protocollo condiviso, a solo scopo esemplificativo al:
- punto 1 “INFORMAZIONE” si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell'art. 36 c. 2 let. a): per non aver provveduto affinchè ciascun lavoratore ricevesse una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attiviità svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
SEI GIÀ REGISTRATO?
ENTRA CON LE TUE CREDENZIALI
SEI GIÀ REGISTRATO MA NON RICORDI LA PASSWORD?
RECUPERA PASSWORD
NON SEI REGISTRATO?
CREA IL TUO ACCOUNT
©CANTIEREPRO.COM TUTTI I DIRITTI RISERVATI. RIPRODUZIONE CONSENTITA PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA REDAZIONE
F.to Redazione Tecnica