Analizziamo la sentenza n. 37119/2018 in cui la Cassazione chiarisce il ruolo del presidente di una cooperativa (e dei soci) ai sensi delle vigenti normative inerenti la sicurezza sul lavoro.
IL FATTO
Precipitava al suolo e decedeva a seguito delle lesioni riportate dalla caduta da un’altezza di almeno 7,00 mt. il socio di una cooperativa che era stato inviato ad operare in quota dal presidente di quest’ultima, senza previsione e dotazione di alcun DPC e/o DPI anticaduta.
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CONDANNA E RICORSO IN CASSAZIONE
Veniva confermata dalla Corte d’Appello di Roma la sentenza di primo grado emessa con giudizio abbreviato che condanna per omicidio colposo il presidente della cooperativa, che si oppone ricorrendo in Cassazione con le seguenti motivazioni:
- L’operatore deceduto non è mai stato “dipendente” del ricorrente e nemmeno dunque quest’ultimo può individuarsi come datore di lavoro del deceduto lavoratore.
- Non vi era alcun interesse a che desse ordine di operare sulla copertura dell’edificio proprio perché quest’ultimo non è di proprietà della cooperativa.
- L’oggetto sociale della cooperativa (movimentazione merci) è estraneo all’attività che ha originato il decesso dell’operatore.
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IL PARERE DELLA CASSAZIONE
Il ricorso presentato non considera che ai fini della normativa anti-infortunistica (art. 2 del D.Lgs. 626/94 e art. 2 del D.Lgs. 81/2008):
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