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La Cassazione si esprime sulla posizione di garanzia del Coordinatore Sicurezza all'interno della sentenza n. 31015/15 Sez. IV; l’evento mortale si era verificato a seguito dello sganciamento, causato dal malfunzionamento dell’ imbocco del gancio della gru manovrata dallo stesso operaio rimasto ucciso, di numerosi cavalletti che costituivano il carico.

Il GUP rilevava difatti come in effetti il Piano di Sicurezza prevedesse la presenza di un imbocco di chiusura del gancio come quello effettivamente installato che però, essendo rotto e quindi malfunzionante, aveva causato l’infortunio.

Anche dalla documentazione fotografica prodotta in atti, era emerso come il dispositivo di imbocco di chiusura del gancio fosse  standard e adeguato al lavoro da svolgere, nonché compatibile con quanto previsto dal piano di sicurezza, poichè provvisto del dispositivo di chiusura anche se non funzionante.

L'obbligo di verificare il buon funzionamento dei dispositivi all’interno del cantiere non rientra nei doveri di prudenza e di controllo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ma di chi materialmente procede nei lavori e non nel coordinamento della sicurezza. Il Coordinatore per l’esecuzione  non è un superdirettore operativo dei lavori e non è un addetto ai guasti;

 

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