Sulla tematica ponteggio portiamo all’attenzione dei lettori la risposta della Regione Toscana – Settore Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro (Dott. Andrea Leto) sull’utilizzo di elementi che non siano marcati in base ai vigenti obblighi normativi:
E' pervenuto allo scrivente settore un quesito riguardante l'installazione di un ponteggio utilizzando elementi non facenti parte dell'autorizzazione ministeriale del ponteggio impiegato, né di nessun'altra analoga autorizzazione.
Si chiede se è comunque possibile l'installazione del ponteggio previa redazione del progetto da parte di un soggetto abilitato di cui all'art. 133 del D.lgs.81/08. L’art. 133 del D.L.gs 81/08 al comma 1, prevede l’installazione dei ponteggi in base ad un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato, quando:
- sono più alte di 20 m;
- non sono disponibili le configurazioni strutturali;
- per le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o non;
- sono di notevole importanza e complessità.
Nelle prime pagine dei libretti del ponteggio viene riportata l’autorizzazione ministeriale dove al punto 3 è scritto che l’impiego di elementi non contemplati nell’autorizzazione per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi allegati, non è ammessa.
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F.to Redazione Tecnica