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Prima dell'avvento dell'acciaio e alluminio, il ponteggio in legno è stato, per secoli, l'unica opera provvisionale possibile per la realizzazione o manutenzione di opere in elevato. Pur sostituito quasi nella totalità dei casi da quello in metallo, il ponteggio in legno rientra comunque nel perimetro dell'art. 122 del D. Lgs. 81/2008 "Ponteggi ed opere provvisionali".

Sono essenzialmente costituiti da:

https://youtu.be/n6mJWbxgJWg

Montanti

    • Accoppiati con fasciatura con piattina d’acciaio dolce o con traverse in legno o funi
    • Giunzioni distanti almeno m. 1,00
    • Altezza max m. 8,00 (m. 7,00 ultima fila)
    • Distanza max m. 3,60
    • Sempre esterni rispetto alle strutture orizzontali

Correnti

    • Distanza verticale max m. 2,00 (piattina, chiodi)
    • Sovrapposizione solo in corrispondenza dei montanti

Traversi

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