Prima dell'avvento dell'acciaio e alluminio, il ponteggio in legno è stato, per secoli, l'unica opera provvisionale possibile per la realizzazione o manutenzione di opere in elevato. Pur sostituito quasi nella totalità dei casi da quello in metallo, il ponteggio in legno rientra comunque nel perimetro dell'art. 122 del D. Lgs. 81/2008 "Ponteggi ed opere provvisionali".
Sono essenzialmente costituiti da:
https://youtu.be/n6mJWbxgJWg
Montanti
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- Accoppiati con fasciatura con piattina d’acciaio dolce o con traverse in legno o funi
- Giunzioni distanti almeno m. 1,00
- Altezza max m. 8,00 (m. 7,00 ultima fila)
- Distanza max m. 3,60
- Sempre esterni rispetto alle strutture orizzontali
Correnti
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- Distanza verticale max m. 2,00 (piattina, chiodi)
- Sovrapposizione solo in corrispondenza dei montanti
Traversi
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F.to Redazione Tecnica