PLE
:: di

Le PLE (piattaforme di lavoro elevabili) sono soggette a numerose normative di riferimento, a partire dal D.Lgs. 81/2008 per transitare alla UNI ISO 18893:2014; quest'ultima ha sostituito la precedente normativa nazionale UNI ISO 18893:2011 “Piattaforme di lavoro mobili elevabili – principi di sicurezza, ispezione, manutenzione, funzionamento” anche se è in corso la traduzione della stessa UNI ISO 18893:2014 dalla lingua inglese.

Prevenire lesioni ed incidenti e definire le procedure per il controllo, operatività e manutenzione delle PLE sono i principi basilari della normativa. Di seguiti alcuni dei principali riferimenti per ottemperare alla manutenzione delle PLE rispetto alla norma UNI:

  • in base alle indicazioni del fabbricante ed al tipo di utilizzo che la PLE sarà chiamata a sostenere, procedere alla stesura di un programma manutentivo.
  • eventuali riparazioni devono essere effettuate da personale abilitato (addestrato da persona qualificata) sulla scorta dei dati indicati dal fabbricante con materiali forniti da quest’ultimo o ritenuti ufficialmente conformi, compreso l’onere degli aggiornamenti derivanti dai bollettini degli stessi fabbricanti;
  • laddove la PLE sia stata inutilizzata per un periodo maggiore di tre mesi sarà necessaria una preliminare verifica svolta da personale qualificato di cui al punto precedente;
  • ogni giorni di utilizzo, in via preliminare all’utilizzo (o inizio turno) la PLE sia testata a livello funzionale e controllata visivamente dall’operatore.

E’ quindi il Datore di Lavoro che ha l’onere della manutenzione e controlli delle PLE, così come indicato in alcuni dei commi all’interno dell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008:

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

1.Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.

……

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

……

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

 

SEI GIÀ REGISTRATO?
ENTRA CON LE TUE CREDENZIALI


SEI GIÀ REGISTRATO MA NON RICORDI LA PASSWORD?
RECUPERA PASSWORD

Inserisci il tuo indirizzo email.
Riceverai un'email con un link per generare una nuova password.


NON SEI REGISTRATO?
CREA IL TUO ACCOUNT

  • Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa Privacy e ACCONSENTO al trattamento dei miei dati per finalità di marketing. Cliccando "REGISTRATI" dichiaro di aver letto ed accettato i Termini d'uso. LEGGI I TERMINI D'USO

     

    ©CANTIEREPRO.COM TUTTI I DIRITTI RISERVATI. RIPRODUZIONE CONSENTITA PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA REDAZIONE
    F.to Redazione Tecnica