Patente a punti nei cantieri : nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro 18 settembre 2024 , n. 132 che riporta il regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2024.
SOGGETTI INTERESSATI
imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett.
a) , ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (sull’attivazione della richiesta per la Patente deve essere informato anche l’RLS ove presente).
IMPRESE E L.A. STATI MEMBRI UE
Lpresentano sul portale l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. Ove queste non siano in possesso del documento equivalente di cui al periodo precedente, devono presentare i documenti indicati nel capitolo sottostante, alla stregua di imprese e lavoratori autonomi italiani.
IMPRESE E L.A. STATI EXTRAUE
Presentano, tramite il portale di cui al comma 1, l’autocertificazione comprovante l’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
Ove queste non siano in possesso del documento equivalente di cui al periodo precedente, devono presentare i documenti indicati nel capitolo sottostante, alla stregua di imprese e lavoratori autonomi italiani.
Patente a punti nei cantieri – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
- iscrizione camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (possesso attestato mediante autocertificazione)
- avvenuto adempimento obblighi formativi (possesso attestato con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)
- DURC (possesso attestato mediante autocertificazione)
- DVR ove previsto dalla Norma (possesso attestato con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)
- possesso certificazione regolarità fiscale, nei casi previsti dalla Norma (possesso attestato mediante autocertificazione)
- nomina RSPP (possesso attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)
CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE
Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare
della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue
la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
SOGGETTI INFORMATI DALL’ITL SULL’ESITO DELLA PROCEDURA
- titolari della patente o loro delegati;
- pubbliche amministrazioni;
- RLS, RLST e organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale
- al responsabile dei lavori;
- ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- committenti per lavori rientranti nella definizione di cantiere.
PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE
La durata della sospensione della patente non può essere superiore a 12 mesi ed è determinata valutando la gravità degli infortuni, delle violazioni in materia di sicurezza e delle eventuali recidive. L’ITL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
morte del lavoratore/lavoratrice
Adottato dall’ITL competente, se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile alle figure aziendali di riferimento per la sicurezza sul lavoro tra cui al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, il provvedimento di sospensione è obbligatorio fatta salva diversa valutazione motivata dell’ITL.
inabilità permanente del lavoratore/lavoratrice o irreversibile menomazione
Nel caso in oggetto, ove la stessa sia accertata immediatamente, imputabile imputabile alle figure aziendali di riferimento per la sicurezza sul lavoro tra cui al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all’articolo 321 del codice di procedura penale.
ATTRIBUZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI CREDITI
Vedi tabella allegata.
L’implementazione viene sospesa se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I -bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa.
Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I -bis l’incremento non si applica per un periodo di tre anni
decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
CASI PARTICOLARI
Patente a punti nei cantieri – FUSIONE/INCORPORAMENTO
Alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
Patente a punti nei cantieri – TRASFORMAZIONE SOCIETARIA
Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario
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