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La protezione dalle cadute tramite parapetto provvisorio su alloggiamento permanente è molto diffusa soprattutto negli edifici industriali su coperture piane. In linea generale il parapetto provvisorio è costituito da materiale rigido e resistente, in buono stato di conservazione, deve:

  • avere consistenza rapportata alle sollecitazioni d’impiego e derivanti dalla pendenza della copertura;
  • avere altezza utile non inferiore a 100 cm;
  • essere costituito da almeno due correnti orizzontali, uno superiore ed uno intermedio (posto a metà altezza tra pavimento e corrente superiore);
  • resistere nel suo insieme e in ogni sua parte al massimo sforzo cui può essere sottoposto, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua funzione;
  • avere una fascia continua poggiante sul piano di calpestio di altezza non inferiore a 15 cm;
  • avere alloggiamenti dei montanti fissati su componente strutturale della copertura.

Per coperture di forte pendenza (superiore a 50°) il parapetto provvisorio deve essere pieno e di altezza superiore a 100 cm (altezza rapportata all’inclinazione della falda).

Il parapetto provvisorio su alloggiamento permanente è Dispositivo di Protezione Collettiva avente la funzione di impedire la caduta dall’alto del lavoratore e di materiali, utensili, attrezzature di lavoro. Adatto alla protezione di aree di copertura di transito e lavoro, manutenzioni che utilizzano materiali, utensili o attrezzature che per caratteristiche, modalità di impiego o alimentazione, sono a loro volta motivo di esposizione a rischio. I dispositivi possono essere impiegati esclusivamente secondo le modalità di montaggio e utilizzo previsti dal costruttore e in tal senso certificati.

DPC efficace contro il rischio di cadute dall’alto e di caduta dall’alto di materiali e utensili. Richiede, normalmente, scarsa manutenzione derivante dall’assenza di meccanismi e semplicità tecnologica. Soluzione non impattante sotto il profilo architettonico e ambientale.

Richiede sistemi di protezione complementari sia durante la fase di montaggio, sia durante lo smontaggio. Sistema non adatto ad attività di monitoraggio-ispezione e per interventi di manutenzione di breve durata. Tutte le varie componenti del sistema (elemento di ancoraggio, montanti) devono essere coordinate per assicurare le condizioni di garanzia certificate dal costruttore.

Le possibili alternative possono essere rappresentate da:

NORME DI RIFERIMENTO

D.Lgs 81/2008

  •  Art. 126, parapetti.
  • Allegato IV (requisiti dei luoghi di lavoro).
  • Art. 1.7.2.1, parapetto normale.
  • Art. 1.7.2.2, parapetto normale con arresto al piede.
  • Art. 1.7.2.3, parapetto equivalente.

UNI EN 13374

Sistemi di protezione temporanea dei bordi – Specifiche di prodotto e metodi di prova

ISPESL

Linea guida per la scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi. Novembre 2006.

Bibliografia e foto di copertina: Regione Toscana, D.G. Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

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