Parapetto anticaduta in copertura
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Sul tema parapetto anticaduta da installarsi in copertura evidenziamo due quesiti presentati alla Regione Toscana Gruppo Lavoro copertura sicura:

Parapetto anticaduta in copertura – QUESITO 1

DOMANDA

Copertura con pendenza < 10% (capannone industriale); quanto deve essere lo spazio fra il parapetto installato nella veletta della gronda e la copertura del fabbricato per permettere un transito sicuro?.

RISPOSTA

Non esistendo una norma che definisca unanimemente lo spazio minimo necessario al passaggio di una persona nelle condizioni esposte è opportuno fare delle premesse che consentano di poter chiarire le fonti normative su cui è possibile elaborare una risposta.

La normativa vigente (nazionale e regionale) e quella tecnica (norme UNI) forniscono dimensioni differenti a seconda della tipologia del passaggio. La norma regionale DPGR n.75/R del 2013 definisce due distinti casi, i percorsi di accesso alla copertura e il transito in copertura intendendo:

  • nel primo caso l’art. 3 comma 1 lett. e) definisce per percorso di accesso alla copertura, il tragitto che un operatore deve compiere internamente od esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;
  • nel secondo l’art. 3 comma 1 lett. g) definisce per transito ed esecuzione di lavori sulla copertura, la possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza sulla porzione di copertura oggetto dell’intervento, atta a garantire la raggiungibilità di tutte le sue componenti a fini manutentivi.

Solo per il percorso di accesso l’art. 8 Percorsi di accesso alla copertura, comma 2, lett. c) richiede una “larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell’operatore”, la dimensione però è riferita al percorso di accesso fino alla copertura e non al transito sul tetto.

Il caso da lei esposto che riguarda il transito in copertura per opere di manutenzione non è invece disciplinato da misure minime contenute nella disciplina regionale e neppure dalla normativa nazionale.

L’unico riferimento dimensionale in ambito nazionale afferente al transito di un operatore è l’art. 130 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i che stabilisce la larghezza minima di andatoie e passerelle in m 0,60 quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.

Tale norma si riferisce però ai cantieri edili (temporanei e mobili di cui al titolo IV e sezione IV, opere provvisionali), e una copertura esistente intesa come luogo dove un manutentore potrà accedere per eseguire interventi successivi di manutenzione potrebbe non ricadere nel campo di applicazione del Titolo IV.

Le caratteristiche delle istallazioni per il transito in copertura quali passerelle, piani di camminamento e scalini posapiede è invece normata dalla UNI 516 e si applica a tutti gli elementi da costruzione fissati in modo permanente alla struttura portante di tetti a falde, sui quali sia necessario stare in piedi o camminare durante le ispezioni, la manutenzione e le riparazioni di strutture del tetto.

La larghezza minima riportata da detta norma per il transito utilizzando piani di camminamento permanenti, deve essere almeno 40 cm, mentre per le passerelle deve essere almeno 50 cm.

Nel caso specifico da lei richiesto è possibile assimilare la dimensione minima per il transito dell’operatore in 40 cm protetto da un parapetto di altezza non inferiore ad 1 metro misurato in coincidenza non del punto più basso, trattandosi di una copertura inclinata, ma dal punto sulla copertura di intersezione con un piano orizzontale di almeno 40 cm.

Parapetto anticaduta in copertura – QUESITO 2

DOMANDA

In un edificio esistente è presente un parapetto di altezza pari a 1.10 m lungo tutto il perimetro. la copertura è pressoché piana (8%). Sostituendo il coperto in amianto con il nuovo pacchetto di copertura, la falda risulterà più alta di 18 cm, rispetto allo stato attuale. Poiché in adiacenza al parapetto rimarrà il canale di gronda, di larghezza pari a 21 cm, può considerarsi questo “passaggio” il piano stabile da cui calcolare l’altezza del parapetto?

RISPOSTA

La norma nazionale sui parapetti di protezione in edifici di civile abitazione prevede un’altezza utile di almeno un metro, dal piano di calpestio, la sostituzione del manto con un altro di maggior spessore riduce l’attuale altezza di 1.10 m. a 92 cm che non può essere considerata conforme in quanto il canale di gronda non può essere considerato piano di calpestio vista la modesta dimensione.

(FONTE: Gruppo Lavoro copertura sicura)

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