I controlli degli Organi Ispettivi in cantiere e la mancanza di dispositivi di protezione collettiva a protezione di aperture su solaio con relativo limite temporale per il ripristino delle condizioni di sicurezza, sono al centro della sentenza 8842/2017della Cassazione Penale Sezione III.
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IL FATTO
A seguito di sopralluogo in cantiere da parte degli organi ispettivi veniva constatata l’assenza di parapetti o altri dispositivi di protezione collettiva, atti ad impedire la caduta dall’alto tramite apertura su solaio. Veniva indicato altresì al Coordinatore Sicurezza ed ai soggetti esecutori il termine ultimo del giorno 14 maggio 2012 per la messa in sicurezza di tali rilevanze.
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F.to Redazione Tecnica