Proponiamo la sintesi della sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 9558/2016 avente come oggetto la condanna per omicidio colposo del coordinatore sicurezza. Al fine di verificare se l’infortunio occorso all’interno del cantiere sia fonte di responsabilità per il Coordinatore per l’esecuzione, è necessario che il rischio dal quale sia scaturito l’infortunio non sia riconducibile ad un evento estemporaneo e contingente ma alla generale configurazione dei lavori.
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E’ proprio nell’ambito della generale configurazione dei lavori che si colloca difatti il dovere di alta vigilanza affidato al coordinatore per la sicurezza che comporta in capo a tale figura non un controllo continuo sulle lavorazioni, ma “la verifica della conformità delle caratteristiche strutturali di base delle lavorazioni alle norme prevenzionistiche” (cit. Sez. 4, n.18149 del 21/04/2010).
Questo in sintesi quanto statuito dai Giudici di Legittimità in riferimento al ricorso presentato da un committente e dal coordinatore sicurezza per l’esecuzione, che si erano visti condannare in appello, ai soli effetti civili, per il reato di omicidio colposo a seguito di incidente mortale occorso ad un operaio deceduto per aver urtato, con il braccio meccanico della gru che stava manovrando, le linee dell’alta tensione.
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ha precisato la Cassazione, in quanto titolare di un’autonoma posizione di garanzia che si affianca a quella di altre figure quali il committente, in tema di prevenzione antinfortunistica, è tenuto a vigilare sull’eventuale presenza all’interno del cantiere di situazioni di pericolo in riferimento a ciascuna fase di sviluppo dei lavori.
A tale figura è assegnato difatti il compito di vigilare sull’osservanza, da parte delle imprese operanti nel cantiere, delle prescrizioni del piano di sicurezza e delle procedure di lavoro e non di gestire e organizzare le singole lavorazioni.
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Richiamando l’ormai costante orientamento, i Giudici di Cassazione hanno ricordato come il coordinatore per l’esecuzione deve:
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