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Analizziamo la Civile Ord. Sez. 2 Num. 8234 della Cassazione inerente le spettanze richieste da un disegnatore tecnico senza che lo stesso fosse iscritto ad un albo professionale; cosa cambia per il ruolo di coordinatore sicurezza rispetto alla passata giurisprudenza?.Nell’anno 2000 un disegnatore tecnico al fine di recuperare le proprie spettanze professionali ha fatto intervenire difronte al Tribunale una Società Responsabilità Limitata che a sua volta chiedeva “il rigetto della domanda eccependo la nullità del contratto” (cit.) nella considerazione che il disegnatore tecnico non era iscritto ad un Albo Professionale (Geometri – ndr).

Obbligo iscrizione Albo Coordinatore - IL FATTO

Il Tribunale aveva accolto la richiesta della Società dichiarando il contratto nullo, così come poi confermato anche dalla Corte d’Appello; quest’ultima aveva ritenuto di inquadrare l’attività del disegnatore tecnico in quella descritta dal Regio Decreto 274/1929 che all’art. 16 recita:

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;

c) misura e divisione di fondi rustici;

d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;

e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;

g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

Le attività elencate sopra potevano essere svolte da soli Geometri iscritti al relativo albo professionale, evidenziando come il Contratto tra il disegnatore tecnico e la Società era da ritenersi valido ma il compenso era da intendersi inesigibile. Quanto già incamerato dal disegnatore “doveva logicamente presumersi a titolo di saldo e non di acconto, in quanto intervenuto a distanza di due anni dallo svolgimento dell'incarico” (cit.). Il ricorrente denunzia la violazione degli articoli 16 e 17 del R.D. 274/1929 e dell’art. 2231 cod. civ.:

https://www.safetyfactory.it/2022/06/le-criticita-dellaccentramento-della-formazione-sul-datore-di-lavoro/

 

nel ritenere che l'attività da lui svolta fosse riservata ai geometri iscritti all'albo la corte d'appello avrebbe ignorato l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui, in assenza di un'esplicita riserva in favore dei soggetti iscritti agli albi, per tutte le altre attività vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo, ed osserva che le prestazioni effettuate nella specie ben potevano essere svolte da un diplomato disegnatore, poiché il successivo art. 17 del richiamato r.d. prevedeva che le attività elencate ai fini della delimitazione della professione di geometra non pregiudicassero quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni (cit.)

Questo aspetto era altresì confermato in giudizio dal Presidente del Collegio dei Geometri territorialmente competente che era stato sentito come teste.

DIRITTO

 

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