Per rispondere alla carenza di una norma UNI che si occupi di dispositivi di ancoraggio permanenti è stata prodotta una norma, solo italiana, rivolta a definire i requisiti prestazionali per quei dispositivi non destinati ad essere rimossi che sono destinati ad essere permanentemente fissati ad una struttura.
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio, che comprendono punti di ancoraggio fissi o mobili, destinati all’installazione permanente su o nella struttura, progettati per:
- ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente;
- l’aggancio di componenti di un sistema anticaduta conformi alla UNI EN 363, anche quando questi ultimi sono progettati per l’uso in trattenuta.
La norma fornisce inoltre i requisiti per la marcatura e le istruzioni per l’uso, e una guida per l’installazione.
E’ basilare considerare che, nonostante siano specificati i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio installati in strutture da simulare specificamente, la conformità ai requisiti di questa norma non sostituisce in alcun modo la verifica relativa al sistema di ancoraggio installato su o nella struttura specifica di installazione.
Pubblicata la nuova norma UNI 11578:2015 Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – Requisiti e metodi di prova che va a colmare alcune carenze insite nella precedente UNI En 795:2012 e Uni Cen/Ts 16415:2013.
Nello specifico la norma UNI 11578:2015 va a separare in modo netto i dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall’alto tra quelli installati in loco in modo permanente e non. Rimane in essere la distinzione tra dispositivi di ancoraggio:
- A, in un ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli;
- C, in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15°;
- D, in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15°.
La UNI 11578:2015 pur migliorando le metodologie di prova e i requisiti richiesti per la certificazione dei prodotti, non pone limiti commerciali retroattivi che sarebbero potuti andare a discapito di quelli già in commercio e conformi alle precedenti normative.
La norma non si applica a:
- dispositivi di ancoraggio temporanei, rimovibili e trasportabili per i quali si applicano la UNI EN 795 o la UNI CEN/TS 16415;
- equipaggiamento progettato per essere conforme alla UNI EN 516 o alla UNI EN 517;
- elementi o parti di strutture che siano state installate per uso diverso da quello di punto di ancoraggio o dispositivo di ancoraggio, per esempio travi e colonne.
Bibliografia: coperturasicura
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