Norma CEI 11-27
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Ci soffermiamo su un’ulteriore norma che in Italia è il maggiore riferimento per quanto riguarda i lavori elettrici ovvero la Norma CEI 11-27.

Emanata per la prima volta nel 2005, oggi è giunta alla IV edizione ed ha introdotto numerosi cambiamenti dai cambiamenti o alle introduzioni di nuove definizioni, alle innovazioni che hanno interessato la modulistica, le specifiche sullo svolgimento dei lavori e sulla distanza di sicurezza ma, soprattutto, ha introdotto nuove figure per cui sono previsti qualifiche, obblighi, requisiti e formazione specifica.

Norma CEI 11-27 del 2014: Le qualifiche dei lavoratori Elettrici

Nonostante la normativa abbia ridefinito anche i ruoli di responsabilità degli impianti elettrici, oggi ci soffermeremo proprio sulle qualifiche e sulle definizioni dei soggetti che possono (o non possono) svolgere i lavori elettrici.

Essenzialmente vengono individuati 4 profili in relazione alla competenza in fatto di lavoro elettrico, ovvero:

  • PEC;
  • PES;
  • PAV;
  • PEI;

Proseguiremo fornendo una definizione ognuna di queste figure nel dettaglio.

Chi è la PEC?

PEC è la sigla che viene utilizzata per indicare la Persona Comune, che non è in possesso di nessun tipo di esperienza certificata nello svolgimento dei lavori elettrici, e non è stata avvertita o informata su come evitare i rischi di conseguenza non è autorizzata a svolgere nessun lavoro elettrico.

Chi è la PES?

PES sta per Persona Esperta e responsabile nello svolgimento dei lavori elettrici. Indica un individuo che è in possesso di una formazione in materia di normativa e di rischio elettrico tale da analizzare e valutare i rischi derivanti dall’elettricità ed eseguire lavori fuori tensione e in prossimità.
Nello specifico egli deve essere in possesso di conoscenze:

  • in materia di impiantistica elettrica e della relativa normativa;
  • acquisite in materia di antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro;

Capacità di:

  • affrontare in autonomia l’organizzazione e l’esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro di specifica tipologia;
  • valutare i rischi elettrici e mettere in atto le misure idonee ad eliminarli;
  • affrontare gli eventuali imprevisti tipici dello svolgimento dei lavori elettrici;
  • fornire alla PAV le giuste istruzioni e informazioni per eseguire il lavoro in sicurezza.

Chi è la PAV?

PAV sta per Persona Avvertita sulle caratteristiche di un determinato lavoro elettrico e sui rischi da esso derivati da parte di una PES.
Si tratta di una persona autorizzata a svolgere lavori fuori tensione o in prossimità ma solo a condizione che ci sia presente una PES a supervisionare il suo operato.

Egli deve essere in possesso di capacità e caratteristiche analoghe a quelle di una persona esperta ma, plausibilmente, meno approfondite, ovvero conoscenze:

  • in materia di impiantistica elettrica e della relativa normativa;
  • acquisite in materia di antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro;

Capacità di:

  • affrontare in autonomia l’organizzazione e l’esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro di specifica tipologia;
  •  valutare i rischi elettrici e mettere in atto le misure idonee ad eliminarli;
  • affrontare gli eventuali imprevisti tipici dello svolgimento dei lavori elettrici;

Chi è la PEI?

PEI è la sigla che sta per Persona Idonea e indica la qualifica attribuita ad un individuo in possesso di competenze e conoscenze acquisite tramite specifici percorsi formativi e di addestramento, che è in grado di svolgere i lavori elettrici sotto bassa tensione.
Tra i tre dunque, è quello che oltre ad una formazione teorica deve ricevere anche un’opportuna formazione pratica.

Per essere idoneo a questa qualifica bisogna avere, oltre alle caratteristiche comuni a PES e PAV, anche i seguenti requisiti:

  • esperienza in attività lavorative esposte a rischio elettrico, comprese quelle in affiancamento;
  • attestati di frequenza a corsi di formazione in materia;
  • aver effettuato il periodo di formazione svolto in ambito aziendale;
  • idoneità psicofisica;
  • curriculum professionale adeguato;
  • osservanza e irispetto delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori elettrici;

Come avviene la Nomina di PES, PAV e PEI?

Tra le 4 figure sopra elencate soltanto le ultime 3 devono essere formate e informate, e solo per le ultime tre è prevista l’attribuzione della qualifica tramite lettera di incarico.
La normativa stabilisce che ad attribuire la qualifica debba essere il datore di lavoro stesso, tenendo conto delle caratteristiche personali e professionali degli individui.
La lettera di nomina dovrà essere un documento ufficiale recante:

  • firma del datore di lavoro;
  • data certa;
  • elenco di mansioni e responsabilità attribuite con tale nomina;
  • elenco dei requisiti; dei titoli di studio, degli attestati;
  • firma del lavoratore per accettazione;

Tale documento deve essere redatto in duplice copia una delle quali deve essere consegnata al soggetto incaricato e l’altra conservata in azienda.

Autocertificazione PES, PAV, PEI

Nel caso in cui a ricoprire uno di questi ruoli sia un Datore di Lavoro o un Lavoratore Autonomo, la normativa prevede l’autonomina, o meglio l’autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per svolgere quel determinato lavoro.

Corsi di formazione sulla sicurezza elettrica

La formazione sulla sicurezza è un obbligo legislativo imprescindibile nato dalla necessità di tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori stabilendo linee guida, standard e parametri di sicurezza tali da prevenire o eliminare i rischi.
Il D.Lgs 81 stabilisce che, in caso di rischio specifico, la formazione deve essere commisurata e in virtù di ciò la normativa CEI 11-27 individua degli specifici percorsi formativi suddivisi in moduli destinati a tutti e tre i profili in questione.

Il programma  dei corsi di formazione per pes, pav e pei deve avere una durata minima di 14 ore e deve essere suddiviso nei seguenti moduli/livelli:

  • 1A – conoscenze teoriche per i lavori elettrici
  • 1B – conoscenze pratiche;
  • 2A – conoscenze teoriche;
  • 2B – conoscenze pratiche (Riservato alla PEI);

L’attestato ottenuto dal corso di formazione deve essere aggiornato ogni 5 anni con un corso di aggiornamento di 4 ore.

Corsi PES, PAV, PEI online: Sono validi?

Ed ora concludiamo rispondendo ad una domanda che da quando è nata la modalità e-learning in molti si pongono: il corso è valido anche online?
Ebbene si, il corso pes pav pei online erogato in e-learning è valido ma soltanto se erogato da soggetti abilitati a farlo e soltanto per i primi 3 moduli, ovvero 1A, 1B, 2A.
Il livello 2B, per via della sua natura pratica, va conseguito in modalità diverse che prevedano l’addestramento del soggetto, ovvero formazione sincrona o formazione per affiancamento che può essere effettuata anche in azienda stessa dal Datore di Lavoro o chi per lui.

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