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Analizziamo la sentenza Cassazione Sez. III 6913/2019 in cui viene affrontato il ricorso di un Committente che ha evitato di consegnare i documenti richiesti dall’Ispettorato del Lavoro a seguito della morte in cantiere di un lavoratore. E’ possibile trattenere i documenti, pur sollecitati da un Organo Ispettivo e quali reati ulteriori si possono rischiare?.

IL FATTO

Il Tribunale di Messina e successivamente la Corte d’Appello, condannavano in qualità di committente V.C. perché a seguito di un controllo ispettivo eseguito presso sua abitazione, dove stava operando una impresa per eseguire lavori all’interno della proprietà, non forniva entro i termini previsti le informazioni richieste prima e sollecitate dopo dall’Ispettorato del Lavoro competente.

Il committente veniva dunque condannato alla pena di mesi 1 di arresto e €300,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 comma 7 della Legge 628/1961.

g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. L'azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera c), sarà esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.

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Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del Codice penale.

Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate né comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiederci o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori.

Analoga facoltà compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

 Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate ed incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.

Il committente presenta ricorso in Cassazione con le seguenti motivazioni:

Morte in cantiere - Procedimento penale

La richiesta di detta documentazione da parte del competente Ispettorato del Lavoro non era relativa a; indagini di polizia amministrativa, svolgimento di compiti di vigilanza o istituzionale. La richiesta si originava a seguito dell’infortunio mortale ad un lavoratore che stava intervenendo all’interno della proprietà del Committente, quindi per procedimento penale da cui quest’ultimo potrebbe uscire con un’indagine per omicidio colposo in corso. Nell’ultima diffida si evidenziava come l’Ispettorato stesse agendo su delega della Procura della Repubblica di Patti, così come confermato anche dalla sentenza di primo grado.

E’ palese quindi la violazione dell’art. 24 della Costituzione:

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113].

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Perché non si può obbligare la committente a fornire documentazione contro la sua posizione nell’ambito delle indagini penali.

morte in cantiere - prescrizione

La data di prescrizione del reato coincide nel periodo compreso tra il dispositivo e il deposito della motivazione della sentenza impugnata, di cui il committente chiede l’annullamento.

DIRITTO

Pur considerando il ricorso fondato, la Cassazione evidenzia come il reato non risultava prescritto alla data

 

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