Il rischio ipertermia e le azioni di mitigazione del rischio che riguardano obblighi non solo riconducibili al D.Lgs. 81/2008 ma più in generale al codice civile.
Gli imputati DR.L. e A.V. sono chiamati a rispondere del reato di omicidio colposo nelle loro rispettive qualità di legale rappresentante/datore di lavoro e di socio lavoratore/amministratore e datore di lavoro di fatto della Ditta AV avendo cagionato la morte dell’operaio BA, assunto irregolarmente, originata da ipertermia durante operazioni in copertura svolte nelle primissime ore del pomeriggio.
Gli imputati DR.L. e A.V., nella loro qualità di DdL, non avevano adottato precauzioni, fino alla sospensione delle stesse lavorazioni, rispetto al rischio di colpo di calore o comunque all’esposizione di agenti fisici derivanti dalla situazione meteorologica.Ad A.V. viene attribuito anche un ritardo nella chiamata dei soccorsi e di aver scelto di accompagnare direttamente il lavoratore colto da malore, in ospedale, con l’automobile invece di aspettare in loco l’ambulanza.
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Il ricorso degli imputati si basa su due motivazioni congiunte: il primo riguarda l’errata applicazione dell’art. 96 comma 1 lett d) del D.Lgs. 81/2008.
Il secondo riguarda l’illogicità nella ricostruzione dell’organizzazione dell’attività lavorativa per l’imputato AV; contrariamente a quanto riferito dalla Corte di appello, il documento di valutazione dei rischi dell’Azienda e relative misure applicate all’interno del cantiere, sono risultate in regola.La valutazione sulla condotta tenuta dal DdL ai sensi dell’art. 96 comma 1 lett d) del D.Lgs. 81/2008 si doveva originare rispondendo al quesito rispetto all’eventuale esposizione del lavoratore, nella giornata che ha originato l’ipertermia e la morte dello stesso, in particolari condizioni meteorologiche, a un rischio prevedibile ed evitabile.
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F.to Redazione Tecnica