Con l’emanazione del DPCM 22 marzo 2020 e relativi allegati, continua nuovamente la querelle relativa alla sospensione delle attività di cantiere, mentre è appurato che gli Studi Tecnici possono rimanere attivi, almeno fino al prossimo DPCM o DL.
MODIFICHE AL DPCM 22 MARZO 2020 – TESTO
Art. 1 (Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020)
1. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.
2. Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 deL decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computertelefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 26 marzo 2020
CANTIERI
In premessa occorre ricordare che la CATEGORIA F dei Codici Ateco riferita alle COSTRUZIONI è composta da i seguenti codici:
- 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI;
- 42 INGEGNERIA CIVILE;
- 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI.
Con le modifiche all’allegato del DPCM 22 marzo 2020, viene tolto integralmente il codice 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI.
Di seguito il testo integrale del DPCM:
DPCM 22 marzo 2020 – TESTO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista …OMISSIS…
DECRETA
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
- b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
- c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
- g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Art. 2.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Roma, 22 MARZO 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE E ASSOLUTA URGENZA
Questi sono i requisiti richiamati al comma 1 lettera b) dell’art. 1 – DPCM 22 marzo 2020, che consentono il transito delle persone verso Comuni diversi da quello di Residenza.
Certo è difficile comprendere appieno il significato di ASSOLUTA URGENZA applicato ai cantieri, nella considerazione che per svariati motivi legati a vari fattori, l’urgenza può essere la riparazione di una perdita, così come la necessità di agire per motivi di sicurezza sul lavoro.
PROTOCOLLO DEL MINISTERO
Dato un perimetro alle esclusioni previste dal DPCM 22 marzo 2020 non possiamo esimerci dal ricordare che esiste un Protocollo Ministeriale da rispettare per i cantieri aperti in fase emergenziale, e che tutti i cantieri che non possono garantire tali parametri, devono essere sospesi.
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F.to Redazione Tecnica