L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha avanzato l’interpello inerente l’esonero formazione medico competente (dipendente del medesimo Istituto) alla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori (D.Lgs. 81/2008 art. 37 & Accordo Stato/Regioni del 21.12.2011) vista la partecipazione dello stesso al programma di educazione continua in medicina ECM (d.Lgs. 81/2008 art. 38).
esonero formazione medico competente – Art. 38. Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
(lettera aggiunta dall’art. 24 del d.lgs. n. 106/2009)
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
La Commissione risponde che il medico competente è soggetto sempre aggiornato in materia di salute e sicurezza in quanto:
- si colloca come soggetto attivo ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 81/2008;
- partecipa alle attività di informazione e formazione rivolte ai lavoratori e potrebbe essere anche loro docente nel caso in cui possieda i requisiti previsti dal D.I. 06.03.2013.
Per quanto in premessa quindi si ritiene che il medico competente sia esonerato dalla partecipazione ai corsi richiamati e previsti dall’art. 37 visto che dette conoscenze derivanti appunto dagli appuntamenti formativi sono già ampiamente in possesso del medico competente proprio in relazione al ruolo rivestito in azienda ed alla sua partecipazione ai corsi di cui all’art. 38 del D.Lgs. 81/2008. Il Testo integrale dell’Interpello è scaricabile nel download dell’articolo.
©CANTIEREPRO.COM TUTTI I DIRITTI RISERVATI. RIPRODUZIONE CONSENTITA PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA REDAZIONE
F.to Redazione Tecnica