Analizziamo la Sentenza della Cassazione n. 33415/2020 in cui si analizza la mancata vigilanza del CSE su un cantiere oggetto di infortunio mortale. La Corte di Appello di Roma confermava la condanna inflitta in primo grado al DdL ed al CSE per omicidio colposo avendo posto in essere condizioni determinanti al decesso del lavoratore VF che precipitava mortalmente da una scala in costruzione, cadendo da un'altezza di circa 5 metri.
Veniva contestata la mancata vigilanza del CSE per:
- le procedure previste nel PSC e non completamente attivate/rispettate nei lavori;
- negligenza sull'aggiornamento del PSC rispetto allo sviluppo dell'opera.
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RICORDO DEL COORDINATORE SICUREZZA
Tralasciando i motivi del ricorso legati puramente ad un aspetto di normativa legale, il CSE ricorre con le seguenti motivazioni tecniche:
- come da prove espletate il PSC non necessitava di un'ulteriore aggiornamento;
- il CSE effettua un'alta vigilanza e non è obbligato alla vigilanza momento per momento del cantiere che spetta al Datore di Lavoro;
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DIRITTO
La Cassazione sottolinea come nel caso in esame, all'interno della sentenza di primo grado, veniva evidenziata la mancanza del parapetto di protezione della scala da cui si è generato l'infortunio e, più in generale, su tutto il lato dell'edificio su cui è avvenuto l'infortunio mortale, non vi erano DPC (dispositivi di protezione collettiva) atte alla mitigazione del rischio degli operatori.
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F.to Redazione Tecnica