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Mancata vigilanza del committente ed omessa nomina del coordinatore possono essere motivi validi per la difesa di un datore di lavoro condannato a seguito di un infortunio? Analizziamo la sentenza n. 42027/2022 della Sezione IV della Cassazione.

Nell’anno 2014 un dipendente della Ditta XXX si procurava lesioni gravi precipitando a terra a seguito della caduta di 5 mt. dal piano di copertura di un capannone in cui stava rimuovendo le lastre del tetto. Proprio la rottura di una di queste lastre aveva determinato la caduta del lavoratore a terra, caduta non mitigata da alcun DPC o sistema anticaduta, assenti in toto.

https://youtu.be/R_7klYkL_WU

La Corte di appello di Messina condannava nell’anno 2022 LC, quale legale rappresentante ed amministratore unico, oltre che RSPP della Ditta dell’operaio infortunato, responsabile del delitto di lesioni colpose in danno a MD operaio infortunato. La Ditta XXX stava operando in regime di subappalto verso la Ditta YYY che era a sua volta subappaltatrice della Ditta ZZZ.

I due gradi di giudizio hanno ritenuto carente la valutazione del rischio da parte di LC, che aveva predisposto un POS inadeguato visto che al suo interno veniva dichiarato che i lavoratori operanti in quota avrebbero transitato in copertura calpestando la struttura in cemento armato, con divieto di calpestare le lastre. Lo stato dei luoghi evidenziava che la struttura portante della copertura era in acciaio e che mancavano comunque spazi, dimensionamenti ed apprestamenti per transitare lungo il reticolo in condizioni di sicurezza. Il POS indicava inoltre l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza da parte dei lavoratori in quota ma:

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F.to Redazione Tecnica