Linee vita Friuli Venezia Giulia
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La progettazione di sistemi anticaduta e linee vita a seguito di interventi nella copertura è normata nella Regione Friuli Venezia Giulia dalla Legge Regionale 24/2015Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto”.

Linee vita Friuli Venezia Giulia - CAMPO DI APPLICAZIONE Legge Regionale 24/2015

Con esclusione di coperture che non espongono a un rischio di caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante, prevede l’attivazione di quanto previsto al suo interno per:

  • Interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore, ivi compresi quelli di frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti.
  • Installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti.
  • Installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.
  • Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA.
  • Interventi subordinati a Denuncia di Inizio Attività in alternativa a permesso di costruire.
  • Interventi subordinati a Permesso di costruire.

la mancata applicazione della Legge Regionale 24/2015 comporta annullamento della parte burocratico amministrativa relativa alle richieste inoltrate per ottenimento permessi o autorizzazioni urbanistiche e/o certificati di abitabilità/agibilità

Il ruolo preponderante rimane in capo al committente, con parte attiva da parte del Coordinatore per la Sicurezza e il Direttore dei Lavori.

Analizzando la parte tecnica progettuale ed esecutiva che prevede la Legge Regionale 24/2015 abbiamo che l’elaborato tecnico della copertura si compone di:

Linee vita Friuli Venezia Giulia - ETC

relazione tecnica di progetto

in cui sono indicate le caratteristiche della copertura, l’ubicazione dei percorsi, degli accessi e delle misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall’alto, per il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura; la scelta dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall’alto deve tenere in considerazione, tra l’altro, le modalità operative di svolgimento dei lavori, nonché la tipologia dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare;

planimetria

in scala adeguata, della copertura con particolare evidenza del percorso, del punto di accesso e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti;

https://youtu.be/Nuxa001JsZE

documentazione

attestante l’idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio;

certificazione

del fabbricante di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, secondo le norme tecniche vigenti;

dichiarazione dell’installatore

riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere a), b) e c);

manuale d’uso e manutenzione

degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati;

programma di manutenzione

degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

Le misure preventive e protettive devono essere applicate al percorso di accesso alla copertura, al punto di accesso alla medesima e al transito su di essa, cercando ove possibile soluzioni di tipo permanente. In caso contrario saranno evidenziate le motivazioni che rendono la scelta “permanente” non applicabile e saranno individuate soluzioni di tipo non permanente.

Nell’area download dell’articolo è disponibile il testo integrale della Legge Regionale 24/2015 oltre agli atti del Seminario “Legge Regionale 24/2015 – La sicurezza dei Lavori in quota, responsabilità e competenze”, con gli interventi di:

 

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