Legge Regionale 24/2015
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Sulla Legge Regionale 24/2015 proponiamo il materiale informativo prodotto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Gruppo Tecnico Regionale per l’Edilizia partendo dai alcuni dei principali quesiti posti dai Professionisti e Tecnici comunali a cui è stata data risposta anche dal Servizio Pianificazione Territoriale e Strategica della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio:

 

La dichiarazione dell’installatore (art. 6, co. 1, lett. “e” ) in edilizia libera (art. 5 co. 2) non può prevedere il rispetto delle lettere a) e c) dell’art. 6 co. 1 in quanto tali documenti non sono previsti / esistenti.

Risposta

L’art. 6, disponendo in punto di elaborato tecnico di copertura, precisa che lo stesso debba essere diversamente composto a seconda delle diverse fattispecie previste dall’articolo 5, dovendosi intendere il richiamo operante solo in relazione ai contenuti necessari: in ragione di un tanto, risulta fuor di dubbio che nel caso di interventi ricompresi nell’ambito del secondo comma dell’art. 5 (ndr: edilizia libera) la dichiarazione dell’installatore di cui all’art. 6, co. 1, lettera e), non possa che riferirsi esclusivamente ai contenuti di cui alla lettera b) dell’art. 6, comma 1 (planimetria della copertura, con evidenza del percorso/punto di accesso/sistemi di prevenzione e protezione), non anche a quelli di cui alle lettere a) e c) in virtù dell’espresso richiamo sancito dal legislatore.

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Nell’art. 6. co. 3 viene nominato impropriamente il direttore dei lavori in quanto gli si attribuisce un compito di trasmissione non di competenza (sia per il suo ruolo e perché non soggetto ad adempimenti previsti da L.R. 24/2015).

Risposta

Considerato che gli adempimenti di cui all’articolo 5 gravano rispettivamente sul committente o altro soggetto legittimato in fase di esecuzione dei lavori e sul proprietario o altro soggetto responsabile della gestione/manutenzione dell’immobile, il richiamo al direttore dei lavori operato dall’articolo 6, comma 3, risulta inefficace, atteso che spetta al committente la trasmissione dei contenuti dell’elaborato tecnico al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato, al fine dell'aggiornamento del Fascicolo dell'opera di cui al D.Lgs. 81/2008.

L’art. 5, co. 1, lettera c), contrasta con l’art. 7, co. 2: non viene rilasciata l'abitabilità (o agibilità) per la mancata presentazione dei documenti art. 6, c.1, lett. f) - Manuale, e g) - Programma manutenzioni, quando l'art. 5, co.1, lett. c) non ne prevede la presentazione al Comune.

Risposta

E’ ovvio che la sanzione opera esclusivamente in presenza di un adempimento necessario: quindi ove l’adempimento richiesto non risulti obbligatorio ai sensi di legge non sussiste alcuna trasgressione sanzionabile.

Nello specifico, considerato che l’obbligo di presentazione al Comune è riferito esclusivamente alla documentazioni sub lettere c), d) ed e), non anche nei confronti di quelle prevista alle lettere f) e g) - che in ogni caso vanno acquisite ai sensi e per gli effetti della lettera b) dell’art. 5, comma 1, ma non esibite all’amministrazione comunale né alla stessa trasmesse – la mancata trasmissione di tali elaborati non può costituire motivo di diniego per l’Amministrazione comunale avverso una richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

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In caso di presentazioni di varianti come SCIA finale, successivamente al 21 aprile 2016, si ricade o no nella norma?

Risposta

NO: l’articolo 1 della LR 24/2015 precisa che lo stesso provvedimento legislativo definisce misure preventive e protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione degli interventi edilizi: per espressa previsione legislativa, quindi, il provvedimento opera solo per il futuro in relazione ad interventi per i quali la fase progettuale non sia ancora ultimata, richiedendosi che le misure di prevenzione/protezione siano definite in fase progettuale, laddove un tanto sia ancora possibile. Inoltre l’articolo 9 della LR 24/2015 dispone espressamente che la medesima legge non si applica agli interventi per i quali siano già state depositate presso le sedi competenti, alla data di entrata in vigore della legge stessa, richieste di rilascio di titoli edilizi o DIA alternative al PdC, SCIA o comunicazioni di inizio lavori per interventi in edilizia libera.

 

I calcoli della struttura e dell’ancoraggio della linea vita vanno depositati ai lavori pubblici? Se sì, in edilizia libera (art. 5 co. 2), dove non è prevista la relazione sull’idoneità struttura (art. 6 co. 1 lett. c), come mi comporto?

Risposta

La LR 24/2015 dispone espressamente che la documentazione prevista va trasmessa al Comune competente per territorio. Gli adempimenti necessari sono quelli esplicitati dall’articolo 5, che differenzia le casistiche a seconda del regime edificatorio.

Nel caso d'interventi su strutture esistenti, la verifica d'idoneità va documentata a cura di un tecnico strutturista sulla base delle caratteristiche delle strutture utilizzate per gli ancoraggi, sulla base dei dati di calcolo o mediante verifiche puntuali risultanti da una valutazione tecnica d'idoneità statica da depositare unicamente in Comune, comportando altresì che, qualora si rendano necessarie opere di adeguamento delle strutture, le stesse debbano essere progettate e depositate secondo i procedimenti ordinari.

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Art. 5, co. 1 e 2, “adempimenti”: … il committente o altro soggetto legittimato: quest’ultimo chi è, chi può essere? Servono titoli, necessita delega? Lo può fare anche il rivenditore di linee vita?

Risposta

I soggetti legittimati sono quelli aventi titolo indicati all'art. 21, commi 1 e 2, della LR 19/2009 (soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie):

a) il proprietario dell’immobile;

b) il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;

c) l'affittuario di fondo rustico;

d) il concessionario di beni demaniali;

e) il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge;

f) il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento.

 

Soggetto legittimato?

Risposta

Il Gruppo Tecnico Regionale per l’Edilizia ritiene che con tale locuzione sia da intendersi la persona che in virtù di delega, incarico professionale ovvero contratto, abbia ricevuto mandato dal committente a rappresentarlo. La legittimità pertanto gli deriverebbe da un compito attribuitogli e non da un titolo professionale o ruolo specifico svolto.

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Tale definizione non è in contrasto con quella della LR 19/09, ma aggiunge alle figure ivi indicate altre in possesso di specifici requisiti (delega, contratto, incarico professionale, da parte del committente/proprietario dell’immobile).

Ulteriori quesiti sulla Legge Regionale 24/2015 sono disponibili nell’area download dell’articolo unitamente alla “Brochure per il Professionista” ed alla documentazione:

 

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