Edilizia su fune
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Le lavorazioni di manutenzione sulle facciate condominiali e l’eventuale utilizzo di edilizia su fune continuano ad essere al centro dell’attenzione degli addetti ai lavori; vi presentiamo le linee di indirizzo che il Municipio XII di Roma ha sviluppato con la fattiva collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma (Ing. Massimo Cerri) e il CEFME CTP Roma (Ing. Alfredo Simonetti).

LINEE GUIDA EDILIZIA SU FUNE – PREMESSA

Il presente documento ha quale finalità quella di affrontare in modo chiaro e sintetico il tema riguardante l’utilizzo delle funi nei lavori in quota in quel particolare settore dell’edilizia privata che è la ristrutturazione delle facciate edili condominiali, la dove la figura del committente (Amministratore di Condominio/Condomini) è nella maggior parte dei casi rappresentata da soggetti “non esperti si sicurezza nei cantieri edili”.

L’obiettivo è quello di rendere disponibile agli Amministratori di Condominio, per tramite delle loro associazioni più rappresentative, un documento di facile e rapida consultazione condiviso con i principali e più autorevoli Enti impegnati nel campo della sicurezza dei cantieri edili, a partire dai Municipi di Roma Capitale, con il coinvolgimento i ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL, Organismi Paritetici, Ordini/Collegi Professionali.

Questa iniziativa vuole dunque essere, fondamentalmente, un servizio alla cittadinanza in materia di sicurezza, affinchè anche i principali attori nel settore dell’edilizia privata siano correttamente informati.

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Edilizia su fune - UTILIZZO DELLE FUNI IN LUOGO DEI PONTEGGI METALLICI

L’attività lavorativa eseguita mediante sistemi di “accesso e posizionamento” mediante corde è l’evoluzione delle tecniche alpinistiche e speleologiche in cui l’operatore è direttamente sostenuto da funi. Gli alpinisti, erano spesso interpellati e impiegati anche per interventi legati all’edilizia e/o al restauro. Oggi non è più così, ovvero possono “lavorare su fune” solo quegli operatori che hanno frequentato uno specifico corso di formazione ed addestramento regolamentato dal cosiddetto “Testo Unico per la Sicurezza” (D.Lgs. 81/2008).

Il Titoli IV – Capo II del D.Lgs. 81/2008 riporta uno specifico capitolo dedicato alle NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA: in tale capitolo è precisato che per lavoro in quota deve intendersi una “attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 mt. rispetto ad un piano stabile” (art. 107 del D.Lgs. 81/2008).

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Chiarito il significato di lavoro in quota, occorre sottolineare quanto riportato al comma 1 lette a) dell’art. 111 del citato decreto (OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NELL’USO DI ATTREZZATURE PER LAVORI IN QUOTA) ove è espressamente definito il criterio di scelta delle attrezzature: “priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”. Assioma cardine in materia di sicurezza.

E’ noto che le FUNI, utilizzate attraverso sistemi di imbracatura dei singoli operatori, appartengono alla categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale DPI mentre i PONTEGGI a quella dei Dispositivi di Protezione Collettiva DPC: per quanto detto, la norma ci impone di dare sempre priorità ai DPC rispetto ai DPI, ovvero ai PONTEGGI rispetto le FUNI in quanto ritenuti più sicuri.

In buona sostanza l’uso delle funi è ammesso solo ed esclusivamente per casi specifici e lavorazioni temporalmente limitate ed a seguito di un’attenta valutazione dei rischi dalla quale emerga l’impossibilità di poter utilizzare, per lo stesso lavoro, un’attrezzatura ritenuta più sicura (art. 111 – comma 4 del D.Lgs. 81/2008).

Come riportato nelle LINEE GUIDA – Per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (ISPESL – sett. 2003), della valutazione dei rischi dovrà quindi appurare, al fine di poter accogliere l’utilizzo delle funi, il verificarsi delle seguenti condizioni:

a)       impossibilità di accesso con altre attrezzature di lavoro (1);

b)       pericolosità di utilizzo di altre attrezzature di lavoro;

c)        impossibilità di utilizzo di mezzi di protezione collettiva (DPC – ndr.);

d)       esigenza di urgenza d’intervento giustificata;

e)       minore rischio complessivo rispetto alle altre soluzioni operative;

f)        durata limitata nel tempo dell’intervento (2);

g)       impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di lavoro.

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Edilizia su fune - L’UTILIZZO DELLE FUNI RAPPRESENTA L’ECCEZIONE E NON LA NORMA

 

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