I lavori in quota sono definiti dal T.U. D.Lgs. 81/2008 che all’art. 107 li definisce come “attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile” e rappresentano un’incidenza rilevante rispetto alla totalità degli infortuni in cantiere.
Il rischio può essere elevato anche per la compartecipazione di più cause che aumentano la probabilità di incidente; queste ultime, per le opere in copertura, possono essere derivate da debolezza della struttura o di parti della stessa (es. lucernari) e assenza delle protezioni necessarie.
Approccio dei Proprietari
Il tema trattato risulta uno dei più complessi da un punto di vista informativo nei confronti del Proprietario o Conduttore di immobili, soprattutto nelle Regioni dove è già stata prodotta una specifica normativa per l’installazione di sistemi anticaduta a seguito di opere in copertura.
L’informazione in materia spesso viene accolta in modo distorto dal Proprietario o Conduttore che non valuta la necessità dell’installazione di sistemi anticaduta in copertura, anche se la tipologia di lavoro manutentivo della struttura non rientra dentro quelle previste dalla Norma.
La percezione del rischio se possibile è ancor più assente nel Proprietario o Conduttore di immobili in Regioni dove non si è prodotta una legislazione in materia, rimettendo incautamente ogni responsabilità all’operatore che va ad intervenire in copertura.
Approccio dei soggetti esecutori
Questi ultimi (es. antennisti, muratori, idraulici, fumisti) proprio per la natura particolarmente breve della tempistica di intervento ed anche perché spesso lavoratori autonomi e quindi poco propensi a effettuare una corretta valutazione dei rischi ed a porsi un problema di opportuna formazione, operano per la maggior parte negli interventi di manutenzione ordinaria in copertura o comunque in generale per lavori in quota.
Priorità delle misure di sicurezza collettive
Come evidenziato all’interno del materiale didattico dell’Ing. De Pasquale per l’Ordine degli Ingegneri di Roma dal titolo LA PRIORITA’ DELLE MISURE DI SICUREZZA COLLETTIVE NEI LAVORI IN QUOTA – La valutazione comparata dei rischi, l’analisi delle macrofasi per un corretto approccio alla valutazione del rischio è fondamentale anche per dare un ordine di priorità tra i DPC (dispositivi di protezione collettiva) e i DPI (dispositivi di protezione individuale):
- identificazione del pericolo e analisi del rischio;
- sostituzione di ciò che è fonte di pericolo e/o eliminazione del rischio;
- individuazione e adozione delle misure tecnico/organizzative e/o dei DPC (dispositivi di protezione collettiva);
- individuazione e adozione dei DPI (dispositivi di protezione individuale).
DPC e DPI
Questo approccio consente di porre in modo prioritario i DPC rispetto ai DPI proprio come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
art. 148 LAVORI SPECIALI
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.
Il materiale didattico LA PRIORITA’ DELLE MISURE DI SICUREZZA COLLETTIVE NEI LAVORI IN QUOTA – La valutazione comparata dei rischi prosegue con un’ampia documentazione fotografica ed un accurata descrizione delle tipologie di DPC (permanenti e non permanenti) e DPI per i lavori in quota e un attento approfondimento sull’analisi dettagliata dei rischi per lavori in quota (sia in copertura che nel montaggio dei ponteggi).
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