ponteggio e infortunio
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L’inquadramento come committente del capo-condominio protempore e le responsabilità in merito all’infortunio mortale di un lavoratore dell’Impresa affidataria sono al centro della sentenza di Cassazione n. 5281/2017. La condanna in primo grado per omicidio colposo e l’assoluzione in Corte d’Appello vengono analizzate dalla Cassazione in ambito puramente giurisprudenziale, ma emergono dalla sentenza alcuni capisaldi legati ai compiti del committente ed all’affidamento dell’opera, sia esso anche senza sottoscrizione di specifico contratto.

Capo condominio-sicurezza cantiere – IL FATTO

Durante lavori di rifacimento della facciata di un condominio sito in Palermo, un dipendente dell’Impresa aggiudicataria dei lavori precipitava a terra dall’altezza del secondo/terzo piano durante la fase di discesa dal ponteggio; ne derivava la morte del lavoratore e la condanna in primo grado dell’imputato capo condomino dell’immobile identificato come committente dell’opera. La fase di lavoro in cui si è originato l’infortunio mortale era l’allestimento del ponteggio, ancora in corso d’opera e con struttura priva di adeguate protezioni e dispositivi contro la caduta dall’alto.

In riforma della sentenza di primo grado la Corte di Appello aveva assolto il suddetto capo condomino (inquadrato come committente dei lavori) dall’accusa di omicidio colposo ed avverso a quest’ultima avevano proposto impugnazione le parti civili e il PM.

In base alle motivazioni evidenziate da questi ultimi l’impugnazione si basa principalmente sul fatto che la Corte di Appello aveva “ritenuto non provata la valida stipulazione di un accordo tra l’imputato e la ditta esecutrice dei lavori e, dunque, aveva ritenuto non provato che l’imputato avesse mai autorizzato la messa in opera del ponteggio dal quale, poi, sarebbe caduto l’operaio” in base alla serie di deposizioni e memorie fornite dai vari testi. Secondo le parti civili e il PM invece, il contratto era da ritenersi perfezionato, valutato anche il fatto che l’imputato si era recato “presso il suo studio di consulenza per la ripartizione delle spese rispetto alle tabelle millesimali, ottenendo dal medesimo studio di consulenza anche le ricevute di quietanza da rilasciare ai condomini”.

Il fulcro delle doglianze sia del PM che delle parti civili ricorrenti è che il giudice di appello ha riformato la decisione di condanna del giudice di primo grado, pervenendo ad una sentenza di assoluzione, senza un compiuto riesame del materiale probatorio vagliato dal primo giudice, e, in particolare, senza misurarsi con i numerosi punti specifici che avevano fondato il giudizio di colpevolezza su cui si era basata la motivazione del giudice di primo grado.

Capo condominio-sicurezza cantiere – DIRITTO

La Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi presentati dalle parti civili e dal PM evidenziando come le argomentazioni non mettano in discussione:

  • il fatto che il capo condomino rivestisse la qualifica di committente al momento dell’infortunio;
  • la sussistenza del necessario nesso causale tra l’evento letale ed i ritenuti profili di colpa;
  • gli obblighi che gravavano sul capo condomino rispetto al suo ruolo di committente.

A tale riguardo la Cassazione sottolinea ancora una volta <<…la conseguente di lui responsabilità a titolo di “culpa in eligendo”, per avere affidato i lavori ad impresa priva dei requisiti di affidabilità e capacità tecnico organizzativa, ed a titolo di culpa in vigilando, per avere omesso di vigilare sulla predisposizione da parte della ditta appaltatrice di adeguate misure antinfortunistiche>>.

In ambito di giurisprudenza la Cassazione ricorda nel caso in cui il giudice di appello abbia riformato, assolvendo l’imputato, la sentenza di condanna di primo grado, nel giudizio di legittimità è doveroso il controllo circa la corretta applicazione dei principi che disciplinano la valutazione della prova e l’obbligo di motivazione.

Il giudice di appello che riformi la decisione di condanna di primo grado, pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può, infatti, limitarsi a prospettare notazioni critiche di dissenso alla pronuncia impugnata, dovendo piuttosto esaminare, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e mettere in luce le carenze o aporie della decisione impugnata, per dare, con riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni.

LE RAGIONI DELLA CASSAZIONE

La Cassazione rimarca come la sentenza della Corte d’Appello (impugnata dalle parti civili e dal PM) non risulti rispettosa dei criteri di cui al periodo precedente; correttamente invece il Giudice di primo Grado aveva evidenziato che:

  1. il capo condomino nonché committente aveva omesso di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’Impresa affidataria e la verifica del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e che il decesso dell’operaio era riconducibile a tali omissioni;
  2. l’accordo tra condomini per l’approvazione del preventivo dell’Impresa (anche se non verbalizzato ma risultante dalla vidimazione posta sul preventivo della stessa impresa) era da considerarsi valido ai fini dell’affidamento del lavoro;
  3. la scelta del soggetto aggiudicatario era stata comunicata al Titolare dell’Impresa da parte del condominio;
  4. affidamento era avvenuto senza riserva di produzione di documenti prima dell’inizio dei lavori (come diversamente sostenuto dal capo condomino);
  5. l’impresa si era accordata con il capo condomino per la data di inizio lavori;
  6. l’utilizzo di una struttura non conforme agli obblighi di legge non poteva garantire la sicurezza del lavoratore poi deceduto;
  7. mancata produzione di POS e operai non in regola con i requisiti previsti dalla Legge.

“…l’imputato, nella qualità di committente, non soltanto aveva omesso la doverosa analisi del rischio correlato all’esecuzione dei lavori, ma aveva anche omesso qualsivoglia verifica in ordine alla capacità tecnico organizzativa dell’impresa scelta per eseguire i lavori”.

A fronte di una pronuncia di condanna che trovava fondamento sulla base di plurimi argomenti la Corte di Appello ha motivato l’opposta conclusione, ritenendo non provata la valida stipulazione di un accordo tra l’imputato e la ditta esecutrice dei lavori (e, conseguentemente, non autorizzata la messa in opera del ponteggio, dal quale era poi caduto S.S.) sulla base della sola disamina di alcune dichiarazioni acquisite nel corso dell’istruzione dibattimentale e senza procedere ad alcuna confutazione delle ulteriori ampie argomentazioni svolte dal Tribunale in merito.

La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello chiedendo a quest’ultima un nuovo esame.

Capo condominio-sicurezza cantiere – IN CONCLUSIONE

In definitiva emerge dalle risultanze (dichiarate corrette) della sentenza di primo Grado, che si può definire come committente il soggetto che protempore ricopre il ruolo di capo condominio e che lo stesso è quindi assoggettato a quei principi di verifica preliminare e in corso d’opera. La trascuratezza in merito a tali compiti può generare quindi la CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO che ormai sono sanciti anche dalla giurisprudenza.

Dalla sentenza emerge altresì l’importanza rispetto al corretto affidamento delle opere che viene reso ufficiale anche tramite vidimazione di un preventivo e/o dalla comunicazione orale ai diretti interessati se avvenuta alla presenza di testimoni.

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