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In cantiere, non è raro il caso di trovarsi davanti ad un lavoratore autonomo con collaboratore familiare, e cioè di fronte ad una “compagine” all’interno della quale soggetti legati da rapporti di parentela collaborano tra loro per portare avanti la porzione di opera che gli è stata affidata

In queste situazioni, talvolta, i Coordinatori per la Sicurezza potrebbero rimanere un po’ spiazzati rispetto a quelle che dovrebbero essere le verifiche da effettuare nei confronti di questi operatori, anche da parte del Committente in termini di Idoneità Tecnico-Professionale

Per poter fare un po’ di chiarezza, occorre innanzitutto capire che cos’è, in termini di status giuridico, l’impresa familiare

L’art. 230-bis del Codice Civile (e il 230-ter, introdotto nel 2016, che novella sui diritti del convivente) definiscono sostanzialmente l’impresa familiare come quell’impresa in cui collaborano i familiari. Più precisamente, il precetto normativo recita: 

“Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato”. 

Ciò che occorre subito rilevare è l’indispensabilità della presenza di una “collaborazione” di pari dignità tra tutti i familiari, conditio sine qua non alla sussistenza di questo particolare tipo di impresa. Se infatti, tra i familiari (qualunque sia il grado di parentela) dovesse sussistere un rapporto subordinato (o di società formalizzata) non ci troveremo più di fronte all’impresa familiare ma ad una vera e propria impresa per la quale quanto diremo nel seguito non avrà validità e si dovrà pieno adempimento agli obblighi “tipici” del datore di lavoro e dei lavoratori e, proprio nel caso dell’edilizia, alle prescrizioni stringenti del Titolo IV. 

Un’ulteriore precisazione riguarda proprio il concetto di “familiarità”. Il citato art. 230-bis c.c. ci dice che, per familiari, devono intendersi, “il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo”

  • Il coniuge 
  • Parenti sino al terzo grado: figli (anche adottivi) e genitori (1° grado), fratelli, sorelle, nipoti e nonni (2° grado), zii, bisnonni e bisnipoti (3° grado).  
  • Affini sino al secondo grado: suoceri, generi e nuore (1° grado), cognati (2° grado).    

La legge non richiede, ai fini del riconoscimento dello status di impresa familiare, nessuna particolare formalità, anzi la giurisprudenza è orientata a sostenere che, nell’intento di riconoscere la sussistenza di un’impresa familiare, non sia necessaria la formalizzazione del rapporto mediante un preciso atto scritto, ma è sufficiente che tale rapporto si sostanzi nel regolare svolgimento di un’attività lavorativa e possegga i requisiti della continuità e coordinazione. 

Per giurisprudenza costante, inoltre, non rileva, all’intento di voler escludere la sussistenza di fatto di un’impresa familiare, la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative (circostanza, questa, spesso dichiarata dai familiari prestatori d’opera) poiché, quest’ultima, richiederebbe la prova della cosiddetta “causa affectionis benevolentiae” , che ex art.143 del codice civile, impone a ciascun coniuge (concetto, inoltre, raramente estensibile agli altri familiari) l’obbligo di contribuire, in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale, ai bisogni della famiglia.  

Una precisazione è d’obbligo: il titolare dell’impresa familiare, per effetto del d.l. n. 112/2008, poi convertito con modificazioni nella l. n. 133/2008 e per i successivi interventi con circolari INAIL, “deve denunciare (i collaboratori familiari, ndr), (..) all’Istituto assicuratore nominativamente, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto”. In pratica, almeno sotto il profilo assicurativo, l’operatore-collaboratore familiare deve essere “conosciuto” alla P.A. 

Venendo alla materia prevenzionistica e, più precisamente a quanto attiene al settore edile, gli obblighi e le responsabilità di un Lavoratore autonomo con collaboratore familiare, inquadrabile come impresa familiare, sembrano rappresentare una sorta di singolarità: come vedremo nel dettaglio più avanti, l’impresa familiare deroga ad alcune importanti previsioni del Titolo I ma si ritrova a dover ottemperare alle principali prescrizioni del Titolo IV. Ragioniamo sul perché di questa che potrebbe apparire come una “stranezza”. 

Se riguardiamo i contenuti dell’art. 230-bis del codice civile, leggiamo che il collaboratore familiare partecipa agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. 

Se a questa lettura affianchiamo il fatto che all’art. 2, c.1, lett. a) (sebbene appaia un inciso di eventuale assenza di retribuzione, riferibile alla c.d. Affectionis vel benevolentiae, che lascerebbe pensare all’ipotesi di impresa familiare), il collaboratore familiare non è nominato né viene incluso tra le equiparazioni al lavoratore

Alla stessa maniera, all’art. 2, c.1, lett. b) troviamo la definizione di datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.  

La definizione rivela un’evidente divergenza con l’art.230-bis c.c. 

La norma, in sostanza, ci dice che nell’impresa familiare non è possibile (né è richiesto) individuare un datore di lavoro e, di conseguenza, individuare lavoratori tra i parenti e gli affini. 

A confermare il ragionamento interviene anche l’art. 21 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi) nel quale, sostanzialmente, i componenti dell’impresa familiare vengono tutti equiparati ai lavoratori autonomi. 

Dalle argomentazioni esposte, possiamo asserire sinteticamente che il lavoratore autonomo con collaboratore familiare, inquadrabile come impresa familiare: 

  • Non è tenuta ad effettuare la valutazione dei rischi aziendali e, conseguentemente, a redigere un DVR; 
  • Non è obbligata a nominare un RSPP
  • Non è tenuta all’individuazione del medico competente
  • Non necessita dell’individuazione di un RLS

Dal citato art. 21, sappiamo anche che i componenti dell’impresa familiare devono: 

  • utilizzare attrezzature di lavoro conformemente alle disposizioni di legge; 
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale. 

Sempre dall’art. 21 sappiamo che i componenti dell’impresa familiare hanno, invece, la facoltà di: 

  • beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; 
  • partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte. 

Se, in generale, dunque, un lavoratore autonomo con collaboratore familiare, inquadrabile come impresa familiare, rappresenta un’eccezione a gran parte del Titolo I, così non è per il Titolo IV e cioè per tutto quanto riguarda il settore dei cantieri temporanei o mobili dove, implicitamente, attraverso l’art. 96, viene richiesta l’individuazione, di fatto, di un datore di lavoro che, a questo punto, coinciderà con il titolare dell’impresa con il quale i familiari collaborano (I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti(..)). 

Ne deriva perciò che se l’impresa familiare non è tenuta alla redazione di un DVR (che è la valutazione generale dei rischi dell’impresa) è invece obbligata (art. 96, c.1, lett. g)) alla redazione di un Piano Operativo di Sicurezza (che è invece la valutazione dei rischi specifici del cantiere presso cui opera). 

Ancora, alla stregua di tutte le altre imprese, l’impresa familiare è obbligata a: 

  • mantenere il cantiere in condizioni di sufficiente ordine e salubrità;  
  • scegliere l’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso;  
  • manutenere e controllare impianti e apparecchiature;  
  • custodire, in aree definite e delimitate, i materiali, con particolare cura per i materiali pericolosi;  
  • curare la cooperazione con gli altri datori di lavoro ed i lavoratori autonomi. 

Coerentemente, il committente e l’eventuale impresa affidataria ne verificheranno l’idoneità tecnico professionale secondo i contenuti dell’All. XVII e il Coordinatore per la sicurezza ne terrà conto nel proprio PSC, valutandone i rischi interferenziali e quelli derivanti dall’uso comune di apprestamenti e attrezzature. 

La tabella che segue riassume gli adempimenti che il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro ha previsto nei confronti dell’impresa familiare, ricordando, però, che queste indicazioni valgono solo se tra i familiari non sussistano precisi rapporti di lavoro subordinato o di società: 

 

ADEMPIMENTO  OBBLIGO  PRECETTO d.lgs. n.81/08 
Uso dei DPI  obbligatorio  Art.21 
Sorveglianza sanitaria  facoltativo  Art.21 
Formazione  facoltativo  Art.21 
Piano Operativo di Sicurezza  obbligatorio  Art.96 
DVR aziendale  non previsto  – 
Nomina medico competente  non previsto  – 
Nomine RSPP, RLS  non previsto  – 
Attrezzature di lavoro conformi  obbligatorio  Art.21 
Cura del cantiere  obbligatorio  Art.96 

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