Con il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito in Legge 17 dicembre 2021 n.215 e Legge di Stabilità 2022, il legislatore, “sollecitato” dai troppi infortuni mortali (e gravi) verificatisi in pochi mesi, ha voluto fortemente revisionare l’art. 14 del TUSL, rivedendo i “parametri minimi” a ragione dei quali gli organi di vigilanza preposti devono sospendere l’attività imprenditoriale dell’impresa responsabile delle violazioni.
Superata l’insormontabile difficoltà della “reiterazione” delle violazioni (quasi impossibile da rilevare, sino ad oggi), la nuova norma ha individuato, attraverso una revisione dell’Allegato I al d.lgs. n. 81/2008, alcune violazioni per le quali il provvedimento può essere immediatamente adottato dagli organi di vigilanza.
Allegato I d.lgs. n.81/2008 modificato DL n.146/2021
§ Mancata elaborazione del DVR; § Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione; § Mancata formazione ed addestramento; § Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; § Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); § Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall'alto; § Mancanza di protezioni verso il vuoto; § Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno; § Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; § Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; § Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale); § Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
|
©CANTIEREPRO.COM TUTTI I DIRITTI RISERVATI. RIPRODUZIONE CONSENTITA PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA REDAZIONE
F.to Redazione Tecnica