La sentenza 46833/2021 Sezione IV della Cassazione ci dà modo di tornare sulla vigilanza del Committente che, se ancora non lo si fosse compreso ed accettato, non si ferma al mero affidamento dei lavori. La sentenza affronta il ricorso della parte civile rispetto alla condanna e successiva assoluzione in Corte d’Appello di un Committente, a seguito di un infortunio durante lavori da lui commissionati, con caduta da un ponteggio.
IL FATTO
Veniva condannato dal Tribunale di Trapani AP quale committente, colpevole del delitto di lesioni personali colpose e violazione dell’art. 90 comma 9 lett. A) del D.Lgs. 81/2008, perché non vigilava rispetto all’andamento delle opere da lui commissionate in una facciata, in particolare sulla realizzazione e mantenimento di un ponteggio non a norma. Quest’ultimo aspetto originava l’infortunio di MGR che cadeva a terra da un’altezza di 4 metri. La sentenza di condanna veniva però ribaltata in Appello, dove il Committente AP veniva assolto.
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F.to Redazione Tecnica