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All’interno di un cantiere edile spesso si avvicendano diverse aziende cui competono lavorazioni di tipo diverso e, per tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori coinvolti nella realizzazione dell’opera, è necessaria l’applicazione di diverse norme e disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro provenienti, nella maggior parte dei casi, dal D.lgs 81/08, noto come Testo Unico per la Sicurezza. Una di queste disposizioni prevede la presenza di una figura obbligatoria in presenza di lavoratori, il RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e proprio a questo soggetto dedicheremo il nostro vademecum per indicare le principali caratteristiche.

La figura del RSPP: Definizione e Nomina

Il RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’articolo 2 del Testo Unico è la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi“.

Lo stesso articolo definisce il servizio di prevenzione e protezione come l’insieme di diversi elementi che contribuiscono a tutelare i lavoratori dai rischi professionali, nello specifico si tratta di:

  1. persone;
  2. sistemi;
  3. mezzi interni o esterni all’azienda.

La nomina del RSPP è uno degli obblighi che il Datore di Lavoro non può delegare, assieme alla Valutazione dei Rischi e alla redazione del DVR. Onde evitare fraintendimenti, specifichiamo che la figura del RSPP non va nominata “per il cantiere”, come spesso qualcuno è portato a pensare, ma è una nomina che va fatta in ogni azienda, scegliendo un soggetto in possesso dei requisiti indicati all’articolo 32, sia esso un lavoratore interno o un professionista esterno.

Ma quali sono requisiti indicati dall’articolo 32?

L’articolo 32 prescrive il possesso di:

  • Un titolo di studio non inferiore al diploma;
  • Un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di corsi in materia di sicurezza sul lavoro

Lo stesso articolo continua affermando che tali corsi devono svolgersi secondo quanto stabilito dagli Accordi stipulati nelle Conferenze tra Stato e Regioni in materia di sicurezza.

Nello specifico si tratta di:

  • Corso di formazione iniziale (diviso in modulo A, B e C);
  • Corso di aggiornamento da ripetere ogni 5 anni.

Tra le modalità stabilite dagli Accordi Stato-Regioni e valide per l’erogazione dei corsi figura anche la FAD, formazione a distanza, che ormai nella maggior parte dei casi coincide con la modalità e-learning.

Tuttavia, nella fruizione di questi corsi online, per il RSPP ci sono delle limitazioni, le quali non riguardano tanto il corso di aggiornamento per RSPP online (il quale è riconosciuto come valido a patto che venga organizzato secondo quanto stabilito dagli Accordi), ma sono riferite in particolar modo al corso di formazione iniziale.

In sintesi, la modalità e-learning per la formazione iniziale del RSPP è consentita solo per il modulo A ma, per ulteriori approfondimenti, vi consigliamo di leggere questo articolo in cui abbiamo già affrontato l’argomento.

Quali sono le mansioni del RSPP?

Il Responsabile è chiamato ad assistere il datore di lavoro nella gestione del servizio di prevenzione e protezione, svolgendo i compiti previsti dall’articolo 33 che citiamo testualmente di seguito:

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

  1. all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  2. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
  3. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  4. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  5. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  6. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

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