Direttiva cantieri in Germania
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La Direttiva cantieri (Direttiva Europea 92/57/CEE) è stata recepita dai Paesi Membri con sostanziali differenze, la cui analisi può essere di interesse sia per il Professionista che si trova ad operare nella UE, sia per il Tecnico che si interfaccia con una Committenza proveniente dalla UE.

Nel primo caso l’analisi dell’operatività e delle abilitazioni specifiche, delle impostazioni e dei documenti necessari è basilare per poter operare correttamente, mentre per il secondo caso spesso il Professionista si confronta con un Committente estero che è informato in materia in base alla Norma in vigore nel paese di origine e che ha difficoltà a comprendere la necessità di specifici adempimenti e ruoli previsti dal D.Lgs. 81/2008 – Titolo IV.

In sintesi di seguito alcune delle Leggi nazionali che hanno recepito la Direttiva UE:

Analizziamo oggi la normativa tedesca che è forse la più simile al Titolo IV del D.Lgs. 81/ 2008 suddividendo lo studio nelle macro-voci più importanti:

Direttiva cantieri in Germania – COMMITTENTE

E’ obbligato a riscontrare l’avvenuta informazione tra il Progettista e il Coordinatore per la Progettazione definito come “SiGeKo” (Sicherheits und Gesundheitsschutzkoordinator). Trasmette la Notifica Preliminare Vorankundigung solo per cantieri di entità maggiore a 500 uomini/giorno o nel caso in cui lo stesso abbia una durata di almeno 31 giorni con presenza di più di 20 operatori nel medesimo momento (per almeno un giorno).

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Il SiGeKo ha obbligo di redigere il SIGEPLAN – Sicherheits und Gesundheitsschutzplan (l’equivalente del Piano di Sicurezza e Coordinamento) i cui contenuti sono similari al “nostro” P.S.C. e il Unterlage fur spatere Arbeiten an der baulichen Anlage  (l’equivalente del Fascicolo dell’Opera) avente funzione di prevedere misure preventive e protettive per futuri lavori manutentivi. Inoltre deve redigere il Baustellenordnung descrivibile come un regolamento da applicare al cantiere nel caso di lavorazioni pericolose di cui all’allegato II (es. scavi maggiori di mt. 5, rischio esplosione, distanza linee elettriche inferiore a mt. 5, subacquea, ecc.).

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

Ha il compito di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza delle imprese esecutrici e convocare riunioni di coordinamento in cantiere al fine di illustrare il contenuto del SiGePlan e dell’eventuale Baustellenordnung.

I requisiti per il ruolo di coordinatore sono indicati all’interno del Regel zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) 30/2003 (regolamento per la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili) prevedendo un elenco di conoscenze nelle materie di: settore costruzioni, salute e sicurezza sul lavoro, coordinamento sicurezza. Il Professionista deve dimostrare di aver seguito corsi attinenti alle categorie sopra elencate e di avere un’esperienza minima di almeno 2 anni nella progettazione ed esecuzione dei lavori. Per ultimo la normativa tedesca consiglia la Laurea in Architettura o Ingegneria, ma non vieta l’abilitazione anche a Professionisti diplomati.

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – “Betrieblieche Selbstauskunft zum Aerbeits und Gesundheitsschutz”

Redatto come questionario ha al suo interno: dati identificativi impresa, figure incaricate per la sicurezza, lavorazioni, misure di prevenzione e protezione per ogni lavoratore e Dispositivi di Protezione Individuale.

Direttiva cantieri in Germania – IMPRESE

Tra i comportamenti obbligatori che le Imprese devono rispettare c’è da segnalare il dovere di avvisare il datore di lavoro e il coordinatore nel caso di nuove/variate situazioni di rischio; similmente alla Normativa italiana è previsto il rispetto delle prescrizioni del SiGePlan,  Baustellenordnung e del piano operativo di sicurezza.

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