interpelli attività di medico competente
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Con riferimento al D.Lgs. 81/2008 – Sezione V Sorveglianza Sanitaria e nello specifico all’articolo 39 “Svolgimento dell’attività di medico competente” proponiamo gli Interpelli che si sono susseguiti sulla materia in questione.

interpelli attività di medico competente N. 27/2014 del 31/12/2014

Conflitto di interessi delle ASL nell’attività di sorveglianza sanitaria assegnate al medico competente.

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito sul conflitto di interessi   delle AA.SS.LL nell’esplicare le attività di “sorveglianza sanitaria” assegnate al medico competente.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha inoltrato istanza di interpello in merito al possibile conflitto di interessi derivante dalla stipula di convenzioni tra alcuni enti pubblici e alcune aziende sanitarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, in relazione a quanto previsto dall’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente.

L’interpellante nel far presente che tale situazione appare notevolmente diffusa in alcune regioni, considerato che “tra le competenze istituzionali delle Aziende Sanitarie Provinciali, l’attività di “medicina del lavoro” riguarda le attività di vigilanza e non già quelle di sorveglianza, come espressamente indicato dall’art. 13”, chiede di sapere se “risulti praticabile la possibilità di avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Provinciali per quanto attiene all’attività di “sorveglianza sanitaria” e alle altre attività del medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008”.

Al riguardo si osserva che l’art. 39 al comma 2, del D.Lgs. n 81/2008 prevede che il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

Al successivo comma 3 che “il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il contenuto letterale delle norme sopra citate chiaramente consente al datore di lavoro, tramite convenzioni con una struttura pubblica, come una ASL, o anche con una struttura privata, di potersi avvalere, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell’attività di medici competenti dipendenti di tali strutture.

Resta esclusa la possibilità di potersi avvalere, per effettuare l’attività di medico competente, di dipendenti di strutture pubbliche assegnati ad uffici che svolgono una attività di vigilanza, per i quali vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzione “ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale”.

Stante la previsione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, per cui la sorveglianza sanitaria è effettuata esclusivamente dal medico competente, il datore di lavoro può avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Locali per quanto attiene all’attività di “sorveglianza sanitaria” e alle altre attività di medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente alla messa a disposizione dell’opera di dipendenti di tale struttura, se in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’art. 38 e sempre che non sussistano condizioni di incompatibilità, di cui al comma 3 dell’art.

39, previa sottoscrizione di una specifica convenzione per l’effettuazione dell’attività di medico competente.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – (Ing. Giuseppe PIEGARI)

interpelli attività di medico competente N. 28/2014 del 31/12/2014

Applicazione dell’art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81.2008

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito sulla corretta applicazione dell’art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha inoltrato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione del comma 4 dell’art. 39 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui “il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia”.

L’interpellante nel far presente che in alcune situazioni organizzative di Aziende Sanitarie Locali, ma anche presso alcune grandi aziende private, il medico competente risulta funzionalmente collocato in Unità Operativa Complessa (UOC) di cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il direttore, chiede di sapere se “si può ritenere rispettata la succitata norma quando il datore di lavoro subordina gerarchicamente, funzionalmente e organizzativamente il medico competente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.

Al riguardo si osserva che sebbene l’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 preveda la non delegabilità della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e non anche della nomina del medico competente, ciò non può far presumere una preminenza di una figura rispetto all’altra. Tali figure, infatti, sono funzionalmente autonome, con attribuzioni di specifiche aree di responsabilità nettamente distinte, anche se complementari tra loro.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Va preliminarmente evidenziato come questa Commissione fornisca risposte su “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro” (art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008) non potendo, pertanto, affrontare questioni legate alle singole problematiche applicative della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, proprie delle diverse organizzazioni aziendali.

In tale logica il D.Lgs. n. 81/2008 delinea in modo chiaro i compiti del servizio di prevenzione e protezione e gli obblighi del medico competente, lasciando al datore di lavoro ogni scelta organizzativa, a condizione che sia garantita l’autonomia delle rispettive funzioni senza limitazioni o condizionamenti.

Ne consegue che, nel caso in cui organizzativamente vi sia coincidenza tra ruolo di direttore di UOC o di analoga struttura con lo svolgimento da parte dello stesso direttore anche delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la subordinazione gerarchica di un medico incardinato nella stessa UOC o struttura, incaricato di svolgere le funzioni di medico competente, può riguardare i soli aspetti che esulano da tale incarico, stante la condizione di piena autonomia organizzativa e funzionale che deve essere garantita dal datore di lavoro al medico competente per lo svolgimento delle proprie funzioni.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – (Ing. Giuseppe PIEGARI)

 

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