svolgimento diretto compiti primo soccorso
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL ha emesso con Circolare n. 01/2018 un chiarimento inerente indicazioni operative  sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.

Le modifiche all'art. 34

L’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi è stato modificato dal D.Lgs. 151/2015 che ne ha abrogato il comma 1 bis ove si consentiva al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, previa avvenuta formazione, per imprese fino a 5 dipendenti.

Questa modifica ha riportato il D.Lgs. 81/2008 (Art. 34) al testo licenziato in origine, prima del D.Lgs. 106/2009, con riferimento anche a quanto già indicato del D.Lgs. 626/1994 (Art. 10), rimuovendo la limitazione dei 5 dipendenti per unità produttiva/impresa.

L’INL tramite la Circolare 01/2018 chiarisce che:

In merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, si precisa che tale facoltà concessa al datore di lavoro, (con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio - art. 31, co. 6), non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

Nello specifico, il datore di lavoro ha l’obbligo di:

https://youtu.be/f8CZsf79ViE

“designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza’” (art. 18, comma 1, lettera b)

adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti. (articolo 18, comma 1, lettera t).

 

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