Infortunio in cantiere
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Rispetto all’accadimento di un infortunio in cantiere, quali sono gli atti dovuti e la procedibilità di ufficio verso il Committente, il RL e il Coordinatore Sicurezza, rispetto all’accadimento di un infortunio grave in cantiere, e quali procedure vengono poste in essere dagli Organi di Vigilanza prima e dalla Procura della Repubblica dopo?. Risponde al quesito il Dottor Gabriele Mottura, tecnico della Prevenzione Asl TO5, che ha trattato l’argomento durante il recente Forum Sicurezza 2019 organizzato dalla Fondazione Architettura Torino.

L’attività di indagine, ha una finalità del procedimento penale che è quella di accertare se l’evento che si è verificato sia riconducibile a un reato. (Dott. Giovanni Caspani – Procura Repubblica Torino)

SEGNALAZIONE DELL’INFORTUNIO IN CANTIERE

L’Organo Ispettivo interviene in cantiere a seguito della segnalazione o a seguito di un infortunio avvenuto in precedenza, da parte del 118, Carabinieri, Vigili del Fuoco o Polizia Locale, che hanno ricevuto notizia prima dell’Organi Ispettivo. Al fine di evidenziare eventuali profili di responsabilità, l’obiettivo dell’Organi Ispettivo è ricostruire la dinamica dell’evento e le cause che hanno dato innesco a questa dinamica.

Mentre l’esposizione alle responsabilità delle figure coinvolte all’interno di un cantiere è palese, non è così per quanto concerne le effettive responsabilità riscontrate a seguito degli accertamenti; il costrutto esposizione=responsabilità non è dimostrato.

ACCESSO IN CANTIERE

L’arrivo e l’ingresso all’interno del cantiere in cui si è verificato l’infortunio, consente all’Organo Ispettivo di rendersi conto sin dai primi momenti dello stato dei luoghi e di come lo stesso sia stato precedentemente gestito a prescindere dalla genesi dell’infortunio.

Anche se non dovrebbe essere motivo di influenza rispetto alla valutazione, è chiato – sottolinea il Dott. Mottura – che l’aver di fronte un cantiere in buono stato d’ordine rispetto ad un cantiere ove è evidente il kaos, implica che le successive valutazioni in loco siano parzialmente influenzate.

Così come quando viene conosciuta per la prima volta una persona, spesso la prima idea influenza il giudizio su quest’ultima ferma restando la possibilità di ripensamenti dovuti a successivo approfondimento.

ANALISI DEL CANTIERE

Dopo un’osservazione generale dello stato dei luoghi l’Organo Ispettivo passa ad un’analisi più approfondita relativamente a:

  • luoghi, macchine ed apprestamenti legati all’evento;
  • rilievi, misurazioni, fotografie.

Dispositivo dell’art. 354 Codice di procedura penale

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

SEQUESTRO PROBATORIO

In questo momento dell’accertamento il Pubblico Ministero non è ancora in cantiere; per assicurare le fonti di prova e garantire la possibilità di successive verifiche, è possibile eseguire anche il sequestro di qualsiasi cosa possa avere una rilevanza con l’evento:

  • luoghi;
  • edifici;
  • macchine;
  • documentazione.

INFORTUNIO IN CANTIERE – TESTIMONIANZE

 La Polizia Giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini dell’indagine, a prescindere dalla presenza o meno al momento dell’infortunio, tra cui:
  • dinamica e cause dell’evento;
  • organizzazione della ditta e del cantiere;
  • formazione, informazione, ordini di servizio e procedure.

Le testimonianze raccolte in solitudine, vengono normalmente confrontate tra loro evidenziando eventuali criticità rispetto al reale accadimento; testimonianze palesemente non vere le stesse possono essere segnalate dall’Organo Ispettivo.

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

I soggetti alle quali normalmente viene chiesta la documentazione sono le imprese, lavoratori autonomi, il CSE e il Committente ed Enti vari, se del caso. E’ importante che alcuni documenti siano comunque in cantiere. Il Dottor Mottura sottolinea come i seguenti documenti devono SEMPRE essere a disposizione in cantiere:

  • iscrizione CCIAA;
  • Libro Unico del Lavoro;
  • PSC, POS;
  • verbali di sopralluogo del CSE;
  • documenti inerenti la formazione dei lavoratori;
  • manuali istruzione macchine ed attrezzature;
  • documentazione attestante la manutenzione e verifiche macchine;
  • contratto di appalto e sub-appalto;
  • incarichi.

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

Terminati gli accertamenti di cui ai paragrafi precedenti, tutte le risultanze vengono raffrontate e viene redatta una Relazione inviata al Pubblico Ministero che vada a riassumere tutto quanto emerso:

  • attività svolte;
  • stato dei luoghi ed elementi raccolti;
  • sommarie informazioni testimoniali;
  • considerazioni, dubbi o punti oscuri;
  • conclusioni.

Lì’intervento completo del Dottor Mottura è disponibile sotto:

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