Infortunio dal ponteggio
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A seguito di un infortunio dal ponteggio, commentiamo la sentenza 22842/2016 della Cassazione, Sez. 4. La presenza del coordinatore sicurezza per l’esecuzione all’interno del cantiere non esime il datore di lavoro della ditta affidataria dall’obbligo di verifica delle condizioni di sicurezza e di vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati.

A seguito dell’infortunio dal ponteggio di un operaio di una ditta subappaltatrice alcuni lavori all’interno di un cantiere nel bresciano, caduto durante le operazioni di montaggio, il Presidente della ditta affidataria veniva condannato per aver cagionato colposamente lesioni gravi. L’infortunio accadeva in quanto l’operaio, sganciandosi dal dispositivo anticaduta per riuscire a raggiungere la posizione dalla quale il collega gli stava passando i telai, perdeva l’equilibrio cadendo e riportando lesioni personali per una prognosi superiore a 40 giorni.

Nello specifico veniva addebitata al datore di lavoro della ditta affidataria la violazione dell’art. 97, comma 1, D.Lgs. 81/08 per non aver verificato le condizioni dei lavori affidati e realizzati dal subappaltatore nel rispetto del PSC ma soprattutto per non aver verificato, nonostante i solleciti da parte del CSE ad adeguarsi alle prescrizioni per la prevenzione dei rischi anticaduta, la conformità delle attività alle disposizioni previste nel PIMUS.

Il Presidente della ditta affidataria ricorreva per Cassazione adducendo, tra i vari motivi, l’erronea applicazione da parte dei Giudici di Appello delle norme applicabili al datore di lavoro dell’impresa affidataria sostenendo l’erronea omissione di qualsiasi responsabilità addebitabile al coordinatore per la sicurezza, la cui attività deve considerarsi prevalente su quella del datore di lavoro della ditta appaltatrice per quanto attiene la verifica degli obblighi in materia di sicurezza.

Oltretutto, rilevava il ricorrente, le mancanze riferite dal CSE non presentavano alcun nesso di casualità con l’infortunio verificatosi.

Infortunio dal ponteggio - LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE

 

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