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I lavoratori autonomi e la loro presenza in cantiere spesso come vera e propria impresa di fatto, continua ad essere tema delicato per tutti gli addetti ai lavori. Presentiamo sul tema un estratto del documento approvato dal Tavolo Interassociativo Biellese:

L’articolo 89, c. 1, lett. d) del D. Lgs. 81/08 sancisce questa figura come:

persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione

definizione che non trova una equivalenza nel nostro ordinamento giuridico se non in parte all’art. 2222 del Codice Civile con la definizione di Contratto d’opera:

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV (art. 1655 e ss).

La figura del lavoratore autonomo è meglio definita nell’Allegato XVII, punto 2, del D. Lgs. 81/2008 che nell’individuazione degli elementi documentali utili alla qualificazione del lavoratore autonomo indica al primo posto, l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.

Così facendo si definisce il lavoratore autonomo come il titolare di un’impresa regolarmente iscritta al Registro delle Imprese che, svolge la propria attività senza l’ausilio di soci o collaboratori di qualsiasi natura.

La definizione di lavoratore autonomo quale impresa sancisce pertanto la possibilità sia per un’impresa sia per un lavoratore autonomo di essere titolare di un contratto di affidamento dei lavori da parte di un committente o di un responsabile dei lavori (comma 9 dell’articolo 90 del T.U. Sicurezza): naturalmente senza vincolo di subordinazione nei confronti di altri soggetti.

https://youtu.be/aPQjm4guoVI

Il documento che segue vuole analizzare alcune situazioni riscontrate e riscontrabili nei cantieri edili, definendone la regolarità o meno ed indicando l’eventuale percorso di regolarizzazione, soprattutto in relazione alla sicurezza e salute del lavoro, prendendo in considerazione i seguenti atti/documenti:

  1. documento del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di lavoro “lavoratori autonomi, attività in cantiere” (si vedano i casi analizzati nel documento);
  2. circolare ministeriale n° 16/2012 – lavoratori autonomi – attività in cantiere – indicazioni operative per il personale ispettivo (si vedano le indicazioni relative ai criteri di valutazione);
  3. delibera n° 9/2014 – Commissione regionale per l’artigianato – indicazioni operative in ordine alla sospensione dell’attività artigiana e all’interruzione dell’iscrizione alla gestione previdenziale per gli artigiani.

I documenti 1 e 2 sopra indicati contengono e descrivono situazioni che rientrano nella regolarità e nell’irregolarità dell’attività svolta dai lavoratori autonomi sulle quali non si può che convenire ma, non sempre, sono chiari nell’indicare le eventuali soluzioni per la loro regolarizzazione, mentre il documento 3 indica un percorso di regolarità assicurativa/contributiva attraverso il quale, al lavoratore autonomo, viene data la possibilità di sospensione temporanea della qualifica artigiana e di assunzione temporanea da parte di un’altra impresa o di un altro lavoratore autonomo.

Alcune situazioni di lavoro possono essere regolari sul fronte giuslavoristico ma in violazione di norme sulla salute e sicurezza del lavoro e viceversa e in queste situazioni è necessario che gli Enti preposti si occupino direttamente dei rispettivi ambiti di competenza.

I documenti e le considerazioni sopra citati non lasciano dubbi interpretativi laddove indicano situazioni operative in cui, i lavoratori autonomi, svolgono le lavorazioni senza l’utilizzo di maestranze riferibili ad una loro organizzazione e senza vincolo di subordinazione nei confronti di chi gli ha affidato il lavoro così come, lasciano pochi dubbi, laddove indicano le situazioni operative in cui il lavoratore autonomo opera in condizioni di subordinazione, sia nei confronti del datore di lavoro di un impresa sia nei confronti di un altro lavoratore autonomo.

Si vuole però ribadire qui di seguito quali sono i soggetti destinatari di precisi obblighi e responsabilità in materia di sicurezza e salute all’interno dei cantieri:

https://youtu.be/5NikEq5xAbg

IL COMMITTENTE

 

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