impalcati di sicurezza
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Sul tema impalcati di sicurezza poniamo all’attenzione dei lettori le risposte a tre quesiti inoltrati alla Regione Toscana (Settore Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro) con particolare riferimento a quelli costruiti in opera, prefabbricati e di sostegno.

impalcati di sicurezza e di servizio costruiti in opera – condizioni per l’impiego

Come si inquadra e gestisce il dispositivo di protezione collettiva (DPC – ndr) quale ponteggio, sia sotto l’aspetto documentale, verosimilmente da soddisfare a cura dell’impresa esecutrice, che meramente costruttivo nel caso di: impalcato continuo, esteso a tutta la superficie dei locali con tavole accostate (quindi senza necessità di parapetto perimetrale avendo coperto l’intera superficie orizzontale), costruito in opera con elementi di ponteggio metallico fisso, sia verticali che orizzontali. L’altezza del piano di lavoro (impalcato) dall’orizzontamento su cui è collocato non supera i 250 cm., diversamente sarà provvisto di sottoponte. Impalcato continuo, esteso a tutta la superficie dei locali nelle condizioni geometriche e funzionali di cui al punto 1, ma costruito integralmente in legno, sia per i montanti che per il piano di calpestio.

https://youtu.be/GTlueHl0pZc

RISPOSTA

Se il dispositivo di protezione collettiva (DPC – ndr) è costituito da elementi portanti in legno o autorizzati dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 (“2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all’articolo seguente. – ndr) valgono tutte le prescrizioni documentali ed operative previste dalle Sezioni IV e V del D.Lgs. 81/2008, tra le quali l’obbligo di redazione del PIMUS e l’obbligo di redazione di elaborato progettuale per tutte le configurazioni fuori schema tipo o di altezza superiore a 20 mt.

impalcati di sicurezza e di servizio prefabbricati – condizioni per l’impiego

Nelle generalità dei casi il fabbricante ha destinato l’opera provvisionale al sostegno e casseratura dei solai in latero cemento e/o c.a. gettato in opera. Se posizionato a quota inferiore al solaio, assolve comunque allo scopo posto sopra (protezione caduta persone). E’ lecito utilizzarlo come impalcato di servizio e sicurezza a quota inferiore al solaio anche se le istruzioni del fabbricante non lo prevedono espressamente ma lo scopo e la funzionalità sono analoghe?.

RISPOSTA

Dal punto di vista formale ogni attrezzatura, o in questo caso prodotto da costruzione, va usato secondo quanto previsto dalle istruzioni del fabbricante; ogni eccezione diventa piena responsabilità dell’utilizzatore.

impalcati di sicurezza – condizioni per l’impiego

 

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