Analizziamo la sentenza 25739/2019 in cui viene affrontato il tema del ponteggio difforme e la mancata sospensione dei lavori del CSE a causa del manifestarsi di un pericolo grave ed imminente relativo alla possibile caduta da un ponteggio installato in modo errato.
IL FATTO
Veniva condannato dal Tribunale di Forlì all’ammenda di € 3.500 il CSE di un cantiere in cui era stato installato un ponteggio difforme dalla normativa. Nello specifico la difformità era costituita da una distanza maggiore di 20 cm dalla facciata. Il CSE veniva condannato ai sensi dell’art. 92 comma 1 lett. f) del D.lgs. 81/2008 per:
“…avere, quale coordinatore per la sicurezza, omesso di sospendere in fase di esecuzione, in presenza di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti, in particolare omesso di sospendere le lavorazioni sul cantiere edile che stava coordinando, a fronte della constatata situazione di pericolo grave e imminente”.
RICORSO DEL CSE
Il Professionista ricorre in Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza con un unico motivo tecnico inerente all’erronea applicazione dell’art. 92 comma 1 lettera f del D.lgs. 81/2008; il Tribunale avrebbe condannato l’imputato per mera responsabilità di posizione.
DIRITTO
Il ricorso del CSE appare diretto a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita nel giudizio di legittimità. È vero che, sei giorni prima del sopralluogo dell’Organo Ispettivo, il CSE avesse rilevato le irregolarità riscontrate nel ponteggio e invitato le imprese a porvi rimedio ma non aveva provveduto a sospendere i lavori per pericolo grave ed imminente per rischio di caduta dall’alto. A sei giorni da tale rilievo scritto, all’atto del sopralluogo dell’Organo Ispettivo, era presente un operatore che stava lavorando. La Cassazione ritiene dunque il ricorso inammissibile e condanna il CSE ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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F.to Redazione Tecnica