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Si è detto in precedenza che, laddove il CSE verifichi irregolarità da parte delle imprese, ha l’obbligo di proporre al committente, in alternativa ad altre soluzioni, la sospensione dei lavori. Con i contenuti della lettera f), la norma ha voluto munire il coordinatore di un potere decisionale più vasto e di una piena autonomia da adottarsi tutti quei casi in cui la gravità o l’imminenza del pericolo siano tali da rendere inconciliabile l’attesa di un’esplicita autorizzazione da parte del committente.

NOTA

Ipotesi di casistica sui casi di pericolo grave e imminente:

§  Opere provvisionali inadeguate alla lavorazione;

§  Mancanza/carenza di ancoraggi (o parapetti, tavole fermapiede) sui ponteggi;

§  Aperture sul vuoto che espongono al rischio di caduta dall’alto;

§  Presenza di scavi non protetti;

§  Rischio di incendio o esplosione;

§  Attrezzature/macchine non conformi o danneggiate o non in regola con le verifiche periodiche;

§  Assenza/insufficienza di dispositivi di protezione collettiva;

§  Assenza/insufficienza di dispositivi di protezione individuale;

§  Impianto elettrico di cantiere non a norma;

§  Assenza in cantiere degli addetti alle emergenze;

§  Presenza di lavoratori non regolari.

 

In questi casi il CSE è obbligato ad applicare il provvedimento di sospensione delle lavorazioni e, solo successivamente, a fornirne notizia e motivazione al committente.

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F.to Redazione Tecnica