Si è detto in precedenza che, laddove il CSE verifichi irregolarità da parte delle imprese, ha l’obbligo di proporre al committente, in alternativa ad altre soluzioni, la sospensione dei lavori. Con i contenuti della lettera f), la norma ha voluto munire il coordinatore di un potere decisionale più vasto e di una piena autonomia da adottarsi tutti quei casi in cui la gravità o l’imminenza del pericolo siano tali da rendere inconciliabile l’attesa di un’esplicita autorizzazione da parte del committente.
NOTA
Ipotesi di casistica sui casi di pericolo grave e imminente: § Opere provvisionali inadeguate alla lavorazione; § Mancanza/carenza di ancoraggi (o parapetti, tavole fermapiede) sui ponteggi; § Aperture sul vuoto che espongono al rischio di caduta dall’alto; § Presenza di scavi non protetti; § Rischio di incendio o esplosione; § Attrezzature/macchine non conformi o danneggiate o non in regola con le verifiche periodiche; § Assenza/insufficienza di dispositivi di protezione collettiva; § Assenza/insufficienza di dispositivi di protezione individuale; § Impianto elettrico di cantiere non a norma; § Assenza in cantiere degli addetti alle emergenze; § Presenza di lavoratori non regolari.
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In questi casi il CSE è obbligato ad applicare il provvedimento di sospensione delle lavorazioni e, solo successivamente, a fornirne notizia e motivazione al committente.
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F.to Redazione Tecnica