Sul tema dell'idoneità tecnico professionale degli autonomi proponiamo l'intervento dell'Ing. Danilo G.M. De Filippo:
Nell’affidare taluni lavori edili, nel mercato privato, accade spesso che il committente decida di avvalersi, per personale conoscenza o per presunte ragioni di economicità, dei servizi di un artigiano lavoratore autonomo. E’ lecita questa scelta?
La risposta non è scontata, in quanto la correttezza dell’affidamento è dipendente dall’entità dei lavori o, per essere più chiari, dalla capacità dell’autonomo a portare avanti e concludere i lavori, nei tempi richiesti, assolutamente da solo.
Il committente infatti al momento della scelta deve verificare, ex lege, la c.d. idoneità tecnico professionale che, si badi, non è solo quella “para-formale” della verifica del Durc, della visura camerale, delle attrezzature, etc., ma piuttosto, una di tipo “sostanziale”.
La definizione che il Testo Unico fornisce circa l’idoneità tecnico professionale, all’art. 89, co.1, lett. l, è molto chiara:
“Possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.
Si fa dunque un vasto riferimento all’entità dei lavori, alla tipologia degli stessi e alla loro durata, a cui dovrà
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F.to Redazione Tecnica