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La verifica dell’idoneità tecnico professionale sia essa di un lavoratore autonomo o di una impresa è operazione in carico al committente che in via preliminare all’assegnazione del lavoro dovrà procedere a determinati controlli.

Idoneità tecnico professionale all’interno del D.Lgs. 81/2008

Il tema dell’ Idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo è affrontato dal D.Lgs. 81 del 2008 al comma 2 dell’allegato XVII, che cita testualmente:

I lavoratori autonomi dovranno esibire (al Committente o Responsabile dei Lavori) almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.

La formazione e la sorveglianza sanitaria del lavoratore autonomo.

Come riportato nel periodo precedente, il D.Lgs. 81/2008 elenca in modo chiaro la composizione della documentazione a dimostrazione dell’idoneità tecnico professionale; è necessario però chiarire altri due aspetti che spesso possono portare confusione tra gli addetti ai lavori: formazione e sorveglianza sanitaria. L’ANCE ha avanzato l’istanza di interpello alla competente Commissione in merito.

A tale quesito la Commissione ha risposto con INTERPELLO N. 7/2013, premettendo che l’articolo 21 del D.Lgs. 81 del 2008 stabilisce come vi siano adempimenti obbligatori e facoltativi (questi ultimi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali contenuti nell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123) che il lavoratore autonomo (e l’impresa familiare) deve rispettare/applicare.

ADEMPIMENTI OBLIGATORI

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

ADEMPIMENTI FACOLTATIVI

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

La Commissione conferma quindi la non obbligatorietà della formazione e della sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi (tranne che le stesse non siano espressamente previste da disposizioni speciali anche di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni) facendo risultare legittimo sia l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l’idoneità sanitaria sia l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti.

Alleghiamo nel download la modulistica inerente la valutazione dell’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, in capo al Committente.

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