Nonostante che sia entrato in vigore da tempo, l’emanazione del Decreto Palchi e la sua applicazione agli eventi temporanei può indurre in errore l’addetto ai lavori che tende ad escludere le valutazioni inerenti, il Testo Unico.
EVENTI TEMPORANEI – CANTIERE UNICO PALIO DI SIENA
Abbiamo portato all’attenzione dei lettori nell’anno 2016 l’operatività legata al Palio di Siena, seguendo l’iter burocratico ed organizzativo che l’Amministrazione Comunale ha iniziato tramite un protocollo d’intesa con gli Organi Ispettivi competenti, al fine di valutare correttamente la norma e darne corretta applicazione, oltre a garantire un opportuno cuscinetto temporale ai soggetti coinvolti per l’allestimento e lo smontaggio delle opere a corredo del Palio Stesso.
All’interno dell’articolo IN-SICUREZZA: PALIO DI SIENA, QUANDO IL DECRETO PALCHI NON È SUFFICIENTE abbiamo iniziato ad affrontare la problematica relativa alla corretta lettura della norma anche da un punto di vista cronologico. Ove (raramente) si possa rilevare opportuna sensibilità in materia da parte di committenti per eventi temporanei (pubblici o privati) è riscontrabile un’errata lettura dell’insieme normativo (Testo Unico & Decreto Palchi) prendendo come riferimento la legislazione più conveniente.
Con il termine conveniente intendiamo l’ambito normativo che possa portare a far ricadere l’evento temporaneo all’interno delle esclusioni di legge e quindi a non mettere in pratica quanto previsto dalla stessa.
EVENTI TEMPORANEI – LA NORMATIVA
La lettura normativa non può essere orizzontale ma assolutamente verticale, a partire dal Testo Unico D.Lgs. 81/2008 per arrivare alle opportune valutazioni sul Decreto Palchi e non può essere data una lettura orizzontale, partendo dal presupposto che si debba applicare automaticamente il solo Decreto Palchi in quanto evento temporaneo.
Partiamo infatti dalla base delle definizioni previste dal D.Lgs. 81/2008:
Articolo 89 – Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X.
ALLEGATO X
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
EVENTI TEMPORANEI – IL COMMITTENTE
E’ chiaro quindi che il committente non può esimersi dalla valutazione dell’evento temporaneo da allestire, in merito all’applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 che già nelle definizioni evidenzia la sua applicabilità a:
spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013
Il Decreto richiamato al periodo precedente è appunto il cosiddetto Decreto Palchi che il legislatore ha suddiviso in due distinti capi (Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali – Manifestazioni fieristiche) e che indica tra le esclusioni alla sua applicazione:
Articolo 1 Campo di applicazione – Comma 3
Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, NON OPERANO per le attività:
-
che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;
-
di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
-
di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
-
di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.
Sono proprio le esclusioni indicate nel Decreto Palchi che possono portare interpretazioni equivoche sull’applicazione da parte del committente della normativa corretta in base al caso specifico.
Poniamo l’esempio di un evento temporaneo organizzato all’interno di una piazza di un quartiere, dove viene allestita una “semplice” pedana avente altezza inferiore ai mt. 2,00 e materiale scenico (es. americane) svincolate dalla suddetta pedana. Ad una prima valutazione può apparire palese al committente che l’evento temporaneo può trovarsi a pieno titolo all’interno della lettera b facente parte delle esclusioni riportate dall’art. 1 del Decreto Palchi.
Le strade però a questo punto possono dividersi in base all’interpretazione, ponendo alla riflessione del lettore due casi; il primo nell’ipotesi in cui il committente faccia eseguire il lavoro ad una singola Impresa Affidataria ed a uno (o più) eventuale lavoratore autonomo e il caso in cui il committente abbia affidato le fasi di montaggio e smontaggio dell’evento temporaneo a più Imprese Affidatarie.
EVENTI TEMPORANEI – ORGANI ISPETTIVI
Prima di dare un nostro giudizio tecnico, vogliamo sottoporre all’attenzione del lettore il documento (disponibile nell’area download dell’articolo) edito da Regione Lombardia – ATS Città Metropolitana di Milano (Marco Morone) in cui viene ampiamente descritto il percorso normativo che è stato in parte descritto nei periodi precedenti e degli utili schemi di sintesi in base alle varie esclusioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e dal Decreto Palchi.
Se le opere non rientrano nelle esclusioni previste dal Decreto Palchi l’Autore evidenzia come si andrà ad applicare il Titolo IV del Testo Unico D.Lgs. 81/2008 per i lavori di montaggio e smontaggio, mentre lo spettacolo vero e proprio ricadrà all’interno del Titolo I del Testo Unico D.Lgs. 81/2008.
Se le opere rientrano nelle esclusioni previste dal Decreto Palchi l’Autore evidenzia come si andrà ad applicare il Titolo I del Testo Unico D.Lgs. 81/2008 per i lavori di montaggio, smontaggio e per lo spettacolo vero e proprio.
Ritornando all’ipotesi iniziale da questa lettura ci permettiamo di dissentire ma trattasi comunque di interpretazioni della normativa che auspichiamo saranno chiarite con le prossime linee guida previste dal Decreto Palchi.
DOWNLOAD
©CANTIEREPRO.COM TUTTI I DIRITTI RISERVATI. RIPRODUZIONE CONSENTITA PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA REDAZIONE
F.to Redazione Tecnica