Le misurazioni della concentrazione media annua di attività di gas radon in aria sono effettuate da servizi di dosimetria riconosciuti; i requisiti minimi dei servizi di dosimetria sono riportati al comma 5 dell’allegato II del D.Lgs. 101/20.
La determinazione della dose o dei ratei di dose di gas Radon, e delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi e i ratei di dose, nonchè delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti di certificati di taratura secondo la normativa vigente.
I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6, del D.Lgs. 101/20 devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate.
Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentiti l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e
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F.to Redazione Tecnica